Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 20 pagine
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BL suggerisce, in merito al capoverso 3, che sarebbe opportuno stabilire chiaramente nella legge che l’obbligo di discrezione si applica anche al datore di lavoro contrattuale del personale dell’UIP.
4.18 Articolo 21
SO accoglie con favore questa disposizione.
SH, I Verdi, Società Digitale, AlgorithmWatch e R.S. chiedono di prevedere esplicitamente che un trattato internazionale possa essere concluso soltanto con gli Stati che garantiscono un'adeguata protezione dei dati. FSA chiede di integrare il testo del capoverso 1 con «[…] una protezione adeguata o appropriata […]» e il capoverso 2 con «a condizione che il rispettivo diritto nazionale garantisca una protezione adeguata o appropriata dei dati».
PPS chiede che venga chiarito il termine «equiparabile», in quanto non è chiaro se questo possa includere anche «leggermente peggiore».
4.19 Articolo 22
LU raccomanda che la doppia punibilità, come previsto dall'articolo 64 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale10, venga ancorata per analogia nell’AP-LDPA, in modo che la norma si applichi anche alla trasmissione dei dati dei passeggeri aerei.
BE chiede di rivedere il termine «fondato».
ZH chiede che il termine «sospetto fondato» sia sostituito da «indizi».
BL afferma che il capoverso 3 comporta una verifica materiale del «sospetto fondato», in quanto secondo il capoverso 2 deve esserci una richiesta motivata e il servizio estero richiedente deve adempiere gli stessi compiti dell’UIP. Secondo CPS, la versione tedesca dovrebbe essere allineata a quella francese («se nei confronti della persona interessata non sussiste alcun sospetto»), come nel caso dell'articolo 12.
Per il PPS è necessario precisare al capoverso 3 chi decide se esiste un sospetto fondato e propone una commissione composta da 5 giudici federali.
4.20 Articolo 23
SO accoglie con favore questa disposizione.
Capoverso 1
BL propone di sanzionare le violazioni dell'articolo 3 anziché quelle dell'articolo 4.
Capoverso 2
Aerosuisse, economiesuisse e SWISS chiedono che l'articolo 23 capoverso 2 lettera b AP-LDPA sia soppresso. Le imprese di trasporto aereo non sarebbero in grado di verificare l'accuratezza dei dati registrati dai passeggeri o dalle agenzie. Inoltre, non esiste alcuno standard per i dati corretti o errati dei passeggeri; si tratta di informazioni che le imprese di trasporto aereo raccolgono per poter elaborare una prenotazione a livello commerciale.
TAF fa notare che alla lettera d si dovrebbe fare riferimento all'articolo 15 capoverso 4.
Capoverso 5
10 RS 351.1