Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 20 pagine
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Il catalogo dei reati per i quali i PNR possono essere utilizzati va ben oltre il terrorismo e i reati gravi (I Verdi, PPS, Società Digitale, AlgorithmWatch, FSA).
4 Pareri espressi sui singoli articoli dell’AP-LDPA
4.1 Articolo 1
In relazione alla lettera a, AG chiede che il trattamento dei dati dei latitanti condannati in giudicato sia esplicitamente menzionato nel testo di legge. Secondo ZH, anche l'aviazione privata dovrebbe essere soggetta all’AP-LDPA.
FSA chiede che l'ordine delle lettere a e b venga modificato.
4.2 Articolo 2
Capoverso 1
PPS e R.S. sostengono che, poiché la CGUE limita chiaramente a casi speciali la raccolta dei dati per i voli all'interno dell'UE, si dovrebbe rinunciare alla raccolta dei dati per la maggior parte dei voli nell'area Schengen.
Capoverso 2
Per I Verdi, Società Digitale, AlgorithmWatch e R.S. non è chiaro perché la trasmissione debba avvenire in due momenti diversi. La doppia trasmissione porta soltanto a una doppia quantità di dati. Chiedono che i dati non vengano trasmessi prima del completamento dell'imbarco. Per PPS è incomprensibile il motivo per cui non viene regolamentata la cancellazione dei dati dei passeggeri che non prendono il volo.
Capoverso 3
PPS e R.S. lamentano la mancanza di un'istanza competente che verifichi la cancellazione dei dati personali degni di particolare protezione.
FSA chiede un rimando alla legge sulla protezione dei dati: «[…] trasmettere dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati (LPD)».
Capoverso 4
GR, NE, SO e TI accolgono favorevolmente il capoverso 4, secondo il quale fedpol definisce le modalità tecniche relative alla trasmissione dei dati. BL sottolinea che è ancora possibile
prenotare un volo con nomi falsi. Le imprese di trasporto aereo dovrebbero almeno poter
garantire che al momento dell'imbarco – dove viene comunque effettuato un controllo
dell'identità – sia verificato il nome fornito al momento della prenotazione. In caso contrario, il confronto dei dati con i sistemi di informazione ai sensi dell'articolo 7 AP-LDPA è inutile.
PS, I Verdi, Società Digitale e AlgorithmWatch chiedono che i principi della trasmissione dei dati tra le imprese di trasporto aereo e fedpol siano disciplinati nell'articolo 2 capoverso 4 AP-LDPA e i dettagli in un'ordinanza del Consiglio federale. Secondo PPS e R.S., fedpol dovrebbe definire i dettagli tecnici del trasferimento dei dati insieme all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, a cui dovrebbe spettare la decisione finale.
Per ASA, non è possibile procedere a una valutazione sufficiente dell'impatto sulle imprese di trasporto aereo. L’obbligo di diligenza risulta essere un concetto elastico.
FSA chiede di integrare il testo con «La trasmissione è protetta in particolare dalla crittografia end-to-end. fedpol rende pubblici i dettagli tecnici stabiliti per la trasmissione».