Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 20 pagine
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4.9 Articolo 11
VD auspica l'inclusione dei servizi cantonali delle attività informative nel capoverso 1.
BE chiede che alla lettera a si utilizzi l'espressione «autorità di polizia e di perseguimento
penale». BE, BL e CPS vorrebbero eliminare dal rapporto esplicativo il passaggio «Le
consultazioni generiche, non meglio specificate, che conducono a una moltitudine di risultati più disparati» (pag. 31 Rapporto esplicativo). Questa limitazione della possibilità di consultazione non trova alcun fondamento nella formulazione della legge. Deve essere possibile, ad esempio, consultare i dati di tutti i passeggeri di un determinato volo.
LU critica il fatto che né la legge né il rapporto esplicativo menzionino chi presso l’UIP decide in merito alle richieste e se sussistano rimedi giuridici contro tale decisione. LU suggerisce di tenere conto anche di questo aspetto nella stesura della relativa ordinanza.
ZH chiede di consentire espressamente la consultazione di set di dati più ampi nell'ambito dell'esame dei modelli comportamentali e di tener conto nel messaggio di tale aspetto.
PPS e R.S. chiedono che questa disposizione venga eliminata. FSA sollecita la verifica e la documentazione delle richieste e l'aggiunta di un capoverso: «La tutela giurisdizionale è retta dalla legge che disciplina l’attività dell'autorità destinataria».
4.10 Articolo 12
BE chiede di utilizzare al capoverso 1 l'espressione «autorità di polizia e di perseguimento penale» e di verificare la definizione «concreto».
ZH, CPS, PLR, PS e FSA chiedono che il termine «sospetto concreto» presente nel capoverso 1 non venga utilizzato (proposta di formulazione ZH: sospetto iniziale, sufficienti indizi di reato, gravi indizi / PLR, CPS: cancellare «concreto» / PS: grave sospetto / FSA: sospetto sufficientemente fondato). Deve essere sufficiente che vi siano «indicazioni» o «indizi» di un reato corrispondente. La norma deve pertanto essere adeguata in tal senso.
I Verdi, Società Digitale, AlgorithmWatch e FSA chiedono di usare l’espressione «sospetto sufficientemente fondato». Per quanto riguarda il capoverso 2, queste organizzazioni chiedono di aggiungere che i dati devono essere dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 6 AP-LDPA.
FSA sottolinea che, dal punto di vista della sistematica, l'articolo 12 AP-LDPA deve essere collocato tra l'articolo 9 e l'(attuale) articolo 10 AP-LDPA.
R.S. chiede di eliminare «o un altro reato grave».
4.11 Articolo 13 capoverso 2
BL afferma che, in considerazione della quantità di dati e del potenziale di abuso, il Consiglio federale deve definire ulteriori requisiti per la sicurezza dei dati.
Secondo PS, per motivi di protezione e sicurezza dei dati, dovrebbero avere accesso al sistema di informazione PNR soltanto i collaboratori soggetti al diritto pubblico. Questo dovrebbe essere indicato a livello di legge in questa disposizione.
Società Digitale e AlgorithmWatch chiedono che il capoverso 2 lettera a disciplini dal punto di vista organizzativo chi ha accesso a quali dati. Se i dati devono essere elaborati manualmente, è necessario introdurre un sistema di verifica con una seconda persona. Questi partecipanti, PPS e R.S. chiedono inoltre di stralciare il capoverso 2 lettera b.