Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

1 Oggetto della procedura di consultazione

Al momento dell’acquisto di un biglietto aereo vengono raccolti diversi dati relativi al passeggero. Questo set di dati, conosciuto a livello internazionale come «Passenger Name Record» (PNR), contiene oltre al nome e all’indirizzo del passeggero anche alcune informazioni relative al suo bagaglio e alle modalità di pagamento. Molti Stati hanno riconosciuto il potenziale del PNR e utilizzano questi dati da diversi anni per combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità. Anche la Svizzera deve poter utilizzare il PNR. La legge sui dati dei passeggeri aerei costituisce la necessaria base legale. Trattando tali dati, la Svizzera attribuisce grande importanza a una maggiore sicurezza, adempiendo contemporaneamente i propri impegni internazionali.

La legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA) intende consentire alla Confederazione di trattare i dati dei passeggeri aerei raccolti in occasione della prenotazione di un volo e del check-in allo scopo di combattere i reati terroristici e altri reati gravi.

La competenza per il trattamento dei dati sarà affidata a un nuovo servizio collocato in seno all’Ufficio federale di polizia (fedpol) denominato «unità d’informazione sui passeggeri» (UIP) e noto a livello internazionale come «Passenger Information Unit». L’UIP riceve i dati dalle imprese di trasporto aereo tra le 24 e le 48 ore prima della partenza di un volo da o verso la Svizzera nonché immediatamente dopo la chiusura dell’imbarco.

Mediante il confronto dei dati dei passeggeri aerei con i dati contenuti nei sistemi di informazione di polizia, l’UIP è in grado di identificare, al momento della loro entrata in Svizzera o dell’uscita dal Paese, le persone sospettate o accusate di pianificare o di aver commesso un reato terroristico o un altro reato grave. L’UIP comunicherà in seguito soltanto questi risultati («riscontri positivi») alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni onde permettere loro di adottare per tempo le misure necessarie. Inoltre, su incarico di queste autorità, l’UIP deve poter eseguire analisi mirate dei dati dei passeggeri aerei. Questa procedura consente di individuare persone o collegamenti che suggeriscono la presenza di reti criminali operanti a livello internazionale.

I dati dei passeggeri aerei sono pseudonimizzati automaticamente trascorsi sei mesi dalla loro registrazione presso l’UIP e cancellati dopo cinque anni.

La metà dei collaboratori che presteranno servizio presso l’UIP saranno distaccati dai Cantoni che si faranno carico dei relativi costi. Questo assetto tiene conto del fatto che l’UIP opera in larga misura al servizio delle autorità cantonali di perseguimento penale.

2 Svolgimento della procedura di consultazione

Dal 13 aprile 2022 al 31 luglio 2022 si è svolta la consultazione sull’avamprogetto della LDPA, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla consultazione (LCo)1. A seguire sono presentati i risultati della procedura di consultazione.

Complessivamente sono pervenuti 56 pareri:

1 RS 172.061