Progetto
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 28 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»
c. il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di controllo autonomo e d’informazione.
Art. 29 Procedure e metodi
(art. 37 cpv. 4 LPTab)
1 Le autorità cantonali competenti svolgono i controlli in base a procedure da esse stabilite e documentate.
2 I metodi e le tecniche di controllo comprendono:
a. la verifica dell’imballaggio, dell’etichettatura e della pubblicità;
b. la campionatura;
c. l’analisi dei prodotti;
d. l’esame della documentazione relativa al controllo autonomo;
e. qualsiasi altra attività necessaria a individuare infrazioni.
3 Le autorità cantonali competenti possono in particolare applicare i metodi di misurazione e d’esame riportati all’allegato 3.
Art. 30 Rapporti sui controlli
(art. 37 cpv. 4 LPTab)
1 Le autorità cantonali competenti redigono su carta o in formato elettronico rapporti su tutti i controlli effettuati.
2 I rapporti contengono informazioni in merito:
a. al tipo di prodotto controllato;
b. ai requisiti legali controllati;
c. ai metodi di controllo applicati;
d. ai risultati dei controlli;
e. alla conformità o meno ai requisiti legali;
f. se del caso, alle misure che l’impresa è tenuta ad adottare.
Art. 31 Comunicazione del risultato
(art. 37 cpv. 4 LPTab)
Le autorità cantonali competenti informano l’impresa controllata per scritto nel più breve tempo possibile di qualsiasi infrazione constatata.
Art. 32 Controlli da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza
dei confini
(art. 30 cpv. 2 LPTab)
1 Il controllo fisico dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche al momento dell’importazione è svolto, in funzione dei rischi, dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).