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Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 28 pagine

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Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»

c. il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di controllo autonomo e d’informazione.

Art. 29 Procedure e metodi

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

1 Le autorità cantonali competenti svolgono i controlli in base a procedure da esse stabilite e documentate.

2 I metodi e le tecniche di controllo comprendono:

a. la verifica dell’imballaggio, dell’etichettatura e della pubblicità;

b. la campionatura;

c. l’analisi dei prodotti;

d. l’esame della documentazione relativa al controllo autonomo;

e. qualsiasi altra attività necessaria a individuare infrazioni.

3 Le autorità cantonali competenti possono in particolare applicare i metodi di misurazione e d’esame riportati all’allegato 3.

Art. 30 Rapporti sui controlli

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

1 Le autorità cantonali competenti redigono su carta o in formato elettronico rapporti su tutti i controlli effettuati.

2 I rapporti contengono informazioni in merito:

a. al tipo di prodotto controllato;

b. ai requisiti legali controllati;

c. ai metodi di controllo applicati;

d. ai risultati dei controlli;

e. alla conformità o meno ai requisiti legali;

f. se del caso, alle misure che l’impresa è tenuta ad adottare.

Art. 31 Comunicazione del risultato

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

Le autorità cantonali competenti informano l’impresa controllata per scritto nel più breve tempo possibile di qualsiasi infrazione constatata.

Art. 32 Controlli da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza

dei confini

(art. 30 cpv. 2 LPTab)

1 Il controllo fisico dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche al momento dell’importazione è svolto, in funzione dei rischi, dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).