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Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 28 pagine

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Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»

2 Il controllo autonomo volto ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti legali comprende in particolare:

a. gli aspetti a garanzia della fabbricazione standardizzata dei prodotti secondo le procedure stabilite dal fabbricante o, se del caso, dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche;

b. la campionatura e la relativa analisi, nonché la descrizione dei metodi utilizzati;

c. se del caso, il ritiro e il richiamo.

3 Su richiesta delle autorità cantonali competenti, la documentazione di cui al capoverso 2 lettere a–c deve essere fornita entro un termine di 10 giorni.

Art. 22 Prova della conformità

(art. 25 cpv. 2 LPTab)

1 Chiunque mette a disposizione sul mercato sigarette o prodotti con un liquido contenente nicotina deve poter dimostrare che tali prodotti rispettano in particolare:

a. per le sigarette:

1. le quantità massime delle emissioni di cui all’allegato 2 numero 1 LPTab,

2. i requisiti relativi alla propensione alla combustione di cui all’articolo 4 della presente ordinanza;

b. per i prodotti con un liquido contenente nicotina: la quantità massima di nicotina di cui all’allegato 2 numero 3 LPTab;

c. per i contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina: l’obbligo di essere muniti di un dispositivo di sicurezza per i bambini previsto all’articolo 16 lettera a LPTab.

2 Se tali prodotti sono conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 3, si presume che soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1.

3 Se tali prodotti non sono conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 3, l’impresa deve poter dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23 Metodi di misurazione ed esami della conformità

(art. 25 cpv. 2 LPTab)

1 Le misurazioni e gli esami relativi ai requisiti di cui all’articolo 22 capoverso 1 sono realizzati da un laboratorio di analisi che:

a. è accreditato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione;

b. è riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale, o

c. è autorizzato o riconosciuto in altro modo conformemente al diritto svizzero.

6 RS 946.512