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Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 28 pagine

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Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»

2 Qualora constati che vi sono prodotti non conformi ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza o abbia sospetti in proposito, l’UDSC adotta le misure necessarie.

3 L’UDSC può adottare le seguenti misure:

a. trasferire i prodotti, per un esame approfondito, all’autorità cantonale competente; a tale scopo la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane (LD) è tenuta a condurre i prodotti entro un termine determinato, a sue spese e a suo rischio, all’autorità cantonale competente, senza modificarli;

b. ingiungere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 LD di mettere a disposizione dell’autorità cantonale competente i prodotti o i campioni dei prodotti; a tale scopo la persona è tenuta a condurre i prodotti entro un termine determinato, a sue spese e a suo rischio, al proprio domicilio e in quel luogo tenerli a disposizione dell’autorità cantonale d’esecuzione, senza modificarli;

c. respingere i prodotti.

Sezione 2 Test d’acquisto

Art. 33 Organizzazione specializzata

(art. 24 cpv. 4 lett. a LPTab)

1 L’autorità cantonale competente può affidare l’incarico di svolgere test d’acquisto a un’organizzazione specializzata.

2 Può essere riconosciuta come organizzazione specializzata qualsiasi organizzazione attiva nell’ambito della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani.

3 Dopo ogni mandato, l’organizzazione specializzata presenta all’autorità cantonale competente un rapporto sui test d’acquisto svolti e sui risultati ottenuti.

4 L’autorità cantonale competente vigila affinché l’organizzazione specializzata svolga il mandato in ottemperanza alle disposizioni legali e al piano dei test. Può esigere che l’organizzazione specializzata le trasmetta tutta la documentazione relativa ai test d’acquisto.

Art. 34 Piano dei test

(art. 24 cpv. 4 LPTab)

1 Tutti i test d’acquisto devono basarsi su un piano dei test stabilito dall’autorità cantonale competente.

2 Il piano dei test comprende almeno spiegazioni concernenti:

a. le basi legali applicabili;

b. il reclutamento dei minorenni;

7 RS 631.0