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Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 28 pagine

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Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»

2 Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero non riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:

a. le procedure d’esame o di valutazione della conformità applicate soddisfano i requisiti svizzeri e

b. l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

3 Le misurazioni e gli esami devono essere eseguiti conformemente allo stato attuale della scienza e della tecnica.

Sezione 2 Obbligo d’informazione

Art. 24 Notifica dei prodotti

(art. 26 cpv. 3 LPTab)

1 La notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche è effettuata mediante il sistema d’informazione dell’UFSP previsto a tale scopo.

2 L’UFSP:

a. fornisce alle imprese i diritti di accesso al sistema d’informazione;

b. si assicura che il sistema d’informazione corrisponda allo stato attuale della tecnica in materia di protezione dei dati.

Art. 25 Informazioni relative alla composizione

(art. 27 cpv. 4 LPTab)

1 La notifica relativa alla composizione di un prodotto comprende il nome e la quantità di ogni ingrediente in ordine decrescente.

2 Possono essere raggruppati in un’unica categoria (p. es. aromi), senza indicazione del nome o della quantità degli ingredienti, fatto salvo il capoverso 3:

a. per i prodotti del tabacco: gli ingredienti che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 % del tabacco greggio;

b. per il liquido delle sigarette elettroniche: gli ingredienti presenti con un tenore inferiore a 0,01 mg/ml.

3 I fabbricanti e gli importatori che notificano più prodotti devono inoltre indicare, per ogni ingrediente raggruppato in un’unica categoria, il nome e la quantità utilizzata nel prodotto con il tenore più elevato di tale ingrediente.

Art. 26 Notifica in caso di prodotti nocivi

(art. 28 cpv. 2 LPTab)

1 Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche nocivi secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPTab deve immediatamente: