Progetto
Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 28 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 41 Scambio di dati
(art. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LPTab)
1 Le autorità federali e cantonali competenti scambiano tra loro i dati personali necessari all’adempimento dei compiti definiti nella LPTab e nella presente ordinanza.
2 L’UFSP scambia dati personali con le autorità competenti di altri Paesi o con organizzazioni internazionali unicamente:
a. se constata o ha motivo di supporre che un prodotto non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza e tale scambio è indispensabile, oppure
b. sulla base di un trattato internazionale.
3 I dati sono scambiati mediante qualsiasi supporto appropriato che permette di garantirne la sicurezza.
Art. 42 Conservazione, archiviazione e distruzione
(art. 39 cpv. 2 LPTab)
1 Le autorità federali e cantonali d’esecuzione conservano i dati personali per almeno cinque anni a partire dal momento in cui sono stati raccolti.
2 I dati personali sono distrutti dopo dieci anni, a condizione che non siano più necessari all’adempimento di compiti legali. In ogni caso, sono distrutti o anonimizzati al più tardi dopo 30 anni dal momento in cui sono stati raccolti.
3 Sono fatte salve la legge del 26 giugno 19988 sull’archiviazione (LAr) e le legislazioni cantonali in materia.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 43 Adeguamento degli allegati
(art. 33 cpv. 2 LPTab)
L’UFSP adegua i seguenti allegati:
a. gli allegati 1 e 2 modificando al bisogno le avvertenze allo scopo di mantenere un effetto preventivo;
b. l’allegato 3 in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Nel definire le norme tecniche, l’UFSP provvede affinché queste siano per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.
Art. 44 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.