Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine

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A livello federale, secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11) il detentore della collezione di dati ha il dovere di elaborare un regolamento per il trattamento. Ciò non deve essere menzionato nell’OAMal.

Art. 59i Sicurezza e conservazione dei dati

Le autorità che ricevono dati sottostanno a una serie di prescrizioni riguardanti la sicurezza e la conservazione degli stessi.

1.3.2 Articolo sui progetti pilota

Art. 77l Domanda

La domanda deve soddisfare alcune condizioni formali minime (cpv. 2).

I punti riportati al capoverso 2 lettera b devono servire da base per la valutazione (art. 77r). In riferimento alla lettera d si rinvia al commento all’articolo 77o capoverso 1 lettera e.

La presentazione di un piano di finanziamento (cpv. 2 lett. e) soddisfa il criterio del partenariato e consente di verificare se la realizzazione del progetto può effettivamente essere garantita (cfr. anche il commento all’art. 77m).

Art. 77m Costi

Il finanziamento del progetto deve essere assicurato dal suo promotore o dai suoi promotori. Non si devono attendere partecipazioni né sovvenzioni da parte della Confederazione (cpv. 1) (BBI 2019 4981, 5074). Se gli assicuratori partecipano al finanziamento del progetto, i suoi costi (in particolare quelli correlati all’organizzazione e alla valutazione) possono essere considerati parte dei costi amministrativi dell’assicuratore ed essere ripresi implicitamente dall’AOMS. In questo caso gli assicuratori devono contenere i costi amministrativi entro i limiti propri ad una gestione economica (art. 19 LVAMal). A tal fine non possono essere imposti contributi agli assicurati (cioè costi diversi dai premi e dalla partecipazione ai costi). Il carattere reversibile rientra nella natura sperimentale di un progetto pilota. La presente disposizione fa riferimento alle relative conseguenze.

Art. 77n Autorizzazione

L’autorizzazione (art. 59b cpv. 1 LAMal) disciplina il rapporto tra i richiedenti e la Confederazione.

I progetti pilota perseguono uno degli obiettivi definiti, ossia il contenimento dei costi, il rafforzamento della qualità o la promozione della digitalizzazione. I nuovi modelli devono dar prova del loro carattere innovativo rispetto al disciplinamento vigente (cpv. 1). Segnatamente per quanto riguarda il rafforzamento della qualità, i progetti pilota dovranno in particolare distinguersi dalle convenzioni sulla qualità (art. 58a seg. LAMal). Dovranno distinguersi anche dai progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità sostenuti dalla Commissione federale per la qualità (art. 58b e 58c cpv. 1 lett. b, e, f e g LAMal). Inoltre, non dovranno essere confusi con le convenzioni concluse in virtù dell’articolo 56 capoverso 3bisLAMal, dato che i mezzi investiti nell’ambito di tali convenzioni si limitano chiaramente ai vantaggi concessi ai fornitori di prestazioni e che la nozione di qualità ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3bissi riferisce ai trattamenti.

La nomina degli specialisti indipendenti (cfr. anche art. 77l cpv. 2 lett. f) spetta al DFI (cpv. 2 lett. d). Quest’ultimo designa gli esperti per garantire che la valutazione del progetto pilota venga condotta in maniera indipendente e obiettiva. Ciò risulta ancora più importante in quanto la valutazione sta alla base della decisione del Consiglio federale sul recepimento delle misure nel diritto ordinario (art. 77r).

L’autorizzazione viene negata (cpv. 3) se il progetto non garantisce agli assicurati che vi partecipano il diritto all’assunzione dei costi da parte dell’AOMS. L’AOMS definisce in effetti i presupposti dell’assunzione dei costi delle prestazioni fornite (art. 24 seg. LAMal).