Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine
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Per quanto riguarda invece i promotori del progetto, tale manifestazione di volontà risulta segnatamente dagli accordi sul finanziamento (cfr. anche art. 77l cpv. 2 lett. e), che possono rivestire diverse forme (p. es. un contratto tra un assicuratore e un’organizzazione di fornitori di prestazioni).
La revoca del consenso a partecipare a un progetto è il corollario della partecipazione volontaria (cpv. 2). La domanda (art. 77l cpv. 2 lett. d) deve dunque precisare il termine entro il quale la revoca può essere dichiarata. Tale termine dipende dall’oggetto stesso del progetto, e pertanto sarà fissato nella pertinente ordinanza (art. 77o cpv. 1 lett. e). Esso non può andare oltre l’anno civile in corso. Affinché i titolari del progetto pilota abbiano un certo margine d’azione per apportare gli adeguamenti necessari, occorre osservare un opportuno termine di disdetta. Ciò deve essere ricordato espressamente agli assicurati nel quadro del loro consenso. Se un numero consistente di partecipanti si ritira, occorrerà esporre questo fatto nell’ambito dell’obbligo di rapporto (art. 77q cpv. 1: «nel corso della sua attuazione», con a corollario, eventualmente, la conseguenza prevista all’art. 77n cpv. 4). Quindi, gli assicuratori dovrebbero essere sempre tenuti ad assumere le prestazioni dell’AOMS.
Art. 77q Valutazione
Ogni progetto pilota deve essere sottoposto a controllo, sorveglianza e valutazione, poiché la ragione d’essere di questi progetti consiste proprio nel determinare se il modello sperimentato contribuisce a contenere i costi, rafforzare la qualità o promuovere la digitalizzazione e merita pertanto di essere consacrato nella legge (cpv. 1).
I rapporti di valutazione devono essere presentati dal richiedente rispettando lo scadenzario definito (art. 77n cpv. 2 lett. c). Il richiedente deve strutturare il rapporto in modo che fornisca almeno le informazioni seguenti (cpv. 2):
- i risparmi sui costi, il rafforzamento della qualità o l’impatto positivo sulla digitalizzazione che il
progetto ha reso possibili. Questi aspetti devono essere documentati in particolare facendo un confronto tra la situazione all’inizio del progetto e quella al momento della valutazione;
- il metodo o i metodi scientifici conformi alle norme e direttive riconosciute che sono stati utilizzati
(art. 77n cpv. 2 lett. d), e
- l’impatto delle misure adottate sulle disposizioni legali alle quali hanno derogato.
Se il rapporto non fornisce queste informazioni, sarà posta fine al progetto come previsto all’articolo 77o capoverso 3.
Art. 77r Recepimento delle misure nella legge
Il rapporto presentato dal DFI al Consiglio federale (cpv. 1) deve dunque evidenziare i risultati seguenti:
- se dalla valutazione è emerso che il modello consente di contenere i costi, rafforzare la qualità o
promuovere la digitalizzazione:
il progetto può allora essere prorogato (art. 59b cpv. 7 primo periodo LAMal). Tale proroga consente infatti di portare avanti un progetto che si è dimostrato efficace finché la misura testata sia integrata in un disciplinamento definitivo (FF 2019 4981/5065).
La decisione in merito alla proroga è delegata al DFI. In effetti, secondo l’articolo 48 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), «il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme». Il Consiglio federale dispone di questa facoltà anche se una legge lo designa come autorità competente (com’è il caso nella fattispecie in virtù dell’art. 59b cpv. 7 LAMal). Tuttavia, né l’articolo 59b capoverso 7 né il pertinente messaggio, né le deliberazioni parlamentari escludono espressamente o implicitamente una subdelega in tal senso (cfr. T. SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG, ad art. 48, pag. 454 segg.). D’altronde, una delega a un dipartimento presuppone che si tenga conto della portata delle norme in questione (art. 48 cpv. 1 secondo periodo LOGA). Nel nostro caso, la proroga non ha una grande portata (salvo per i partecipanti stessi per quanto