Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine
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L’autorizzazione viene revocata (cpv. 4) se attraverso la valutazione (art. 77q) non è stato possibile dimostrare che l’obiettivo perseguito è stato raggiunto oppure se sono stati lesi i diritti degli assicurati. In questi casi l’ordinanza corrispondente viene formalmente abrogata (art. 77o cpv. 3). Se l’autorizzazione è sotto forma di contratto, quest’ultimo va disdetto.
Contro le decisioni del DFI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31, 32, 33 lett. d e 37 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]; RS 173.32).
Di regola il pubblico viene informato (cpv. 5) con un comunicato stampa sulla pertinente pagina Internet dell’UFSP. L’informazione riguarda anche i progetti pilota che non hanno avuto successo.
Art. 77o Ordinanze del DFI sui progetti pilota
L’ordinanza sul progetto pilota è applicabile a tutti i partecipanti al progetto, inclusi gli assicurati e i fornitori di prestazioni. Stabilisce le deroghe alla presente legge e alle sue disposizioni d’esecuzione nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti al progetto pilota (art. 59b cpv. 5 LAMal).
Anche se l’obbligo di rispettare determinate disposizioni della LAMal è sospeso nel corso di un progetto pilota, i diritti degli assicurati devono essere garantiti in ogni tempo. In particolare, si tratta dei diritti degli assicurati secondo la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1): il diritto a informazione e consulenza (art. 27), il diritto alla consultazione degli atti (art. 47) e il diritto a ricevere prestazioni anticipate (cfr. art. 19 cpv. 4).
I progetti pilota devono essere limitati sul piano territoriale (art. 59b cpv. 4 LAMal). Il loro campo di applicazione (cpv. 1 lett. d) dipenderà in primo luogo dall’oggetto e deve essere sufficientemente ampio da consentire la valutazione prevista all’articolo 77q. Per i progetti che concernono l’assunzione dei costi di prestazioni fornite all’estero al di fuori della cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 34 capoverso 2 LAMal (art. 59b cpv. 2 lett. b LAMal), potrebbe essere interessato il territorio di uno Stato estero o parte di esso al di fuori delle zone di frontiera. Per un progetto concernente il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (art. 59b cpv. 2 lett. d LAMal), non avrebbe senso limitarsi a un perimetro intercomunale, dato il coinvolgimento di fatto dei Cantoni.
In riferimento alla lettera e si rinvia al commento all’articolo 77p capoverso 2. La durata di al massimo tre anni (cpv. 2) consente di misurare nel tempo gli effetti della misura o delle misure sperimentate. Del resto, tale durata corrisponde per esempio a quella originariamente prevista per i progetti pilota per l’assunzione dei costi di prestazioni all’estero (art. 36a vOAMal, RU 2006 1717). Per di più, siccome lo scopo perseguito consiste nel consacrare la misura o le misure nella legge, vanno anche considerati i termini della procedura legislativa (parlamentare e referendaria), che in genere dura da due a tre anni. Se i progetti pilota durassero più a lungo, la concretizzazione delle misure sarebbe procrastinata di conseguenza, ciò che non sarebbe davvero auspicabile dato lo scopo perseguito. Infine, se dalla valutazione emerge che il modello consente di contenere i costi, di rafforzare la qualità o di promuovere la digitalizzazione, il progetto può essere prorogato (cfr. commento ad art. 77r).
Art. 77p Partecipazione
La partecipazione è volontaria per tutti i partecipanti (art. 59b cpv. 6 LAMal).
Il richiedente deve essere in grado di garantire il consenso espresso degli assicurati partecipanti. Tale manifestazione di volontà presuppone la forma scritta (il consenso espresso in forma elettronica è sufficiente se è siglato da una firma elettronica conforme alle esigenze del Codice delle obbligazioni (cpv. 1; cfr. art. 14 cpv. 2bisCO; RS 220). Le persone interessate devono essere informate per quanto del caso in merito alle conseguenze della loro partecipazione sui loro diritti e obblighi. Lo stesso vale anche per il consenso al trattamento di dati sensibili: il consenso espresso giustifica dunque il trattamento dei dati personali conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati.
Se un progetto pilota richiede il trattamento di dati personali sensibili da parte di un assicuratore in qualità di organo federale ai sensi degli articoli 17a LPD, 27 e 27a OLPD, sono altresì applicabili le disposizioni corrispondenti.