Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine

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assicuratore o meno. Inoltre può essere documentato se l’inizio della copertura coincida con quello di una nuova nascita oppure se la fine della copertura corrisponda a un decesso.

- Al numero 7 vengono rilevati i costi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi. Questo

numero rispecchia la rilevazione attuale e si ispira alle attuali lettere d ed f dell’articolo 28 capoverso 3 OAMal, benché d’ora in poi non sarà più consentito rilevare le posizioni tariffali per assicurato.

- Il numero 8 rileva la data di dimissione per gli assicurati con una dimissione negli anni precedenti.

Nello specifico si tratta soltanto dei dati riguardanti gli assicurati che riportano ancora costi a carico dell’anno di fatturazione in corso.

Il capoverso 3 prevede inoltre che gli assicuratori forniscano all’autorità di vigilanza secondo il capoverso 2 tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato, conformemente all’articolo 35 capoverso 2 LVAMal, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni, vale a dire di adeguamenti delle specifiche o della frequenza, l’autorità di vigilanza può concedere agli assicuratori, su richiesta, una dispensa per un periodo limitato se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati. Dal punto di vista del contenuto, il capoverso 3 corrisponde esattamente all’articolo 28 capoverso 4 OAMal, ma viene precisato (in caso di adeguamento delle rilevazioni), poiché la fornitura di dati in formato elettronico è già stata messa in atto da tutti gli assicuratori.

Conformemente al capoverso 4 gli assicuratori devono fornire tempestivamente i dati in modo corretto, completo e a proprie spese. Anche questo capoverso riprende senza modifiche il contenuto dell’attuale articolo 28 capoverso 5 OAMal. L’ultimo periodo è stato soppresso, poiché la norma concernente la protezione dei dati viene ora elevata a rango di legge (cfr. art. 35 cpv. 2 LVAMal).

Secondo il capoverso 5 l’autorità di vigilanza provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile. Rispetto all’articolo 28 capoverso 2 OAMal finora vigente, il capoverso 5 rimane invariato.

Secondo il capoverso 6, per ridurre tale aggravio l’autorità di vigilanza può collegare i dati di cui al capoverso 2 con altre fonti di dati laddove questo risulti necessario per adempiere i propri compiti secondo il capoverso 1. Il capoverso riporta la precisazione «per adempiere i propri compiti». Per il resto, riprende il testo dell’attuale articolo 28 capoverso 2 OAMal.

Il capoverso 7 corrisponde all’attuale articolo 28 capoverso 7 OAMal. Esso prevede che l’autorità di vigilanza, consultati gli assicuratori, stabilisca direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–6. A livello di contenuto questo capoverso rimane invariato.

Secondo il capoverso 8 viene precisato il concetto di utilizzazione dei dati. A seconda della fase di elaborazione, devono essere adottate misure adeguate in esecuzione dell’articolo 35 capoverso 2 LVAMal e in linea con la LPD. Quest’obbligo riguarda per esempio i risultati delle rilevazioni che l’autorità di vigilanza mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della legge. Per esempio, nell’ambito delle rilevazioni per l’approvazione dei premi, si incontrano dati riguardanti piccoli effettivi di assicurati, di cui è possibile comunicare tutt’al più dati aggregati.

Secondo il capoverso 9 l’autorità di vigilanza può mettere a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LVAMal i risultati delle rilevazioni effettuale con i dati trasmessi (che siano in forma aggregata o per ogni assicurato). Per risultati si intende il frutto di un calcolo sulla base dei dati rilevati, per esempio il numero di ammissioni e dimissioni degli assicurati in un anno.

3. Modifica dell’OAM, dell’OAINF e dell’OAI

Art. 13b cpv. 3 OAM

La comunicazione, la rilevazione e il trattamento dei dati, il regolamento per il trattamento dei dati nonché la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dalle pertinenti disposizioni dell’OAMal.