Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine

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Questa lettera riprende il contenuto del previgente articolo 28 capoverso 1 lettera g OAMal. La lettera f di questa disposizione ha subito lievi modifiche redazionali. Tuttavia, il contenuto vero e proprio del previgente articolo 28 capoverso 1 lettera g OAMal non è stato modificato. Le disposizioni sulla valutazione della compensazione dei rischi sono ora disciplinate all’articolo 21 LAMal.

Il capoverso 2 enumera i dati di ogni assicurato che gli assicuratori devono trasmettere regolarmente all’autorità di vigilanza. L’elenco è esaustivo. Tuttavia sono possibili adeguamenti tecnici. Dal punto di vista tecnico per esempio, l’indicazione del premio comprende i dettagli della tariffa conformemente alla decisione di approvazione dei premi (come il campo di attività, la regione di premio, il tipo di tariffa, il tipo di modello, l’acronimo della tariffa, il sotto-gruppo d’età, il grado di bonus, l’ammontare della franchigia e l’inclusione dell’assicurazione contro gli infortuni).

Secondo le lettere a e b, gli assicuratori sono tenuti a comunicare regolarmente i seguenti dati di ogni assicurato: la lettera a contiene i dati sociodemografici: 1. il codice di collegamento; 2. l’età, il sesso e il domicilio; 3. indicazioni sul gruppo di rischio secondo l’articolo 11 OCoR e la ripartizione degli assicurati in gruppi di costo farmaceutici secondo l’articolo 12 OCoR. Lettera b : informazioni sulla copertura assicurativa.

Conformemente al numero 1 viene rilevato il codice di collegamento, generato partendo dal numero AVS e fornito in forma anonimizzata. L’indicazione del codice di collegamento dell’assicurato serve a calcolare i premi, i costi e la partecipazione ai costi per un periodo superiore a un anno e per l’insieme degli assicuratori. Al numero 2 il domicilio, ossia il numero postale di avviamento, il Comune, il Cantone e il Paese vengono anonimizzati, ossia approssimati al distretto o alla Grande Regione. Il numero 3 riporta l’indicazione dei gruppi di rischio secondo l’articolo 11 OCoR (indicatore Degenza in un ospedale o in una casa di cura) e secondo l’articolo 12 OCoR (Ripartizione degli assicurati in PCG). Ciò corrisponde all’attuale rilevazione dell’indicazione sulla compensazione dei rischi in Efind1 e Efind2.

La lettera b riporta le informazioni sulla copertura assicurativa: 1. l’inizio e la fine del periodo di copertura;

2. le caratteristiche dei premi, quali il campo di attività, la regione di premio, il tipo di tariffa, il tipo di modello, l’acronimo della tariffa, il sotto-gruppo d’età, il grado di bonus, l’ammontare della franchigia e l’inclusione dell’assicurazione contro gli infortuni; 3. l’ammontare del premio, al lordo e al netto della quota cantonale, con o senza riduzione o supplemento; 4. l’indicazione se la copertura sia sospesa o meno; 5. l’indicazione se l’assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno; 6. i motivi del cambiamento riferiti alla copertura assicurativa, quali ammissione e dimissione, nascita, decesso, cambiamento d’assicuratore e cambiamento interno; 7. i costi complessivi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai costi; 8. per gli assicurati con una dimissione in uno degli anni precedenti: la data di dimissione.

- Al numero 1 si tratta di indicazioni di copertura su base giornaliera.

- Al numero 2 si tratta delle forme d’assicurazione sottoscritte nell’ambito dell’assicurazione sociale

malattie, con indicazione della franchigia. L’espressione «rami d’assicurazione» non viene più utilizzata. Viene invece inserita l’espressione «caratteristiche dei premi». La lettera b capoverso 2 subisce dunque una modifica redazionale e si ispira sul piano del contenuto all’attuale articolo 28 capoverso 3 lettera c OAMal. I dettagli delle caratteristiche dei premi sono menzionati al numero 2, benché rimangano possibili adeguamenti tecnici.

- Il numero 3 tratta sia dell’ammontare del premio lordo sia di quello del premio netto (che

corrisponde al premio lordo [premio approvato] dedotta la partecipazione del Cantone). A tale proposito si può documentare se sussista una riduzione o un supplemento rispetto al premio approvato.

- Il numero 4 descrive un’eventuale sospensione della copertura (p. es. in caso di servizio militare).

- Il numero 5 documenta se una persona sia assoggettata alla compensazione dei rischi o meno.

- Il numero 6 indica i motivi del cambiamento riferiti alla copertura assicurativa (come ammissione e

dimissione, nascita, decesso, cambiamento d’assicuratore e cambiamento interno). In particolare può essere documentato se la persona all’inizio o alla fine della copertura abbia cambiato