Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine

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possono essere in forma aggregata o anonimizzati per ogni assicurato. Se pubblica indicazioni anonimizzate per ogni assicurato, in base al capoverso 2 lettera b l’UFSP provvede inoltre affinché non sia possibile risalire agli assicuratori. L’eventuale pubblicazione di indicazioni sugli assicuratori può dunque avvenire soltanto mediante dati aggregati secondo il capoverso 3.

Capoverso 3

Con il capoverso 3 viene garantito che per assicuratore vengano pubblicati almeno i seguenti dati: a. entrate e uscite; b. risultato per assicurato; c. riserve; d. accantonamenti per casi d’assicurazione non liquidati; e. costi delle cure medico-sanitarie; f. compensazione dei rischi; g. costi amministrativi; h. effettivo degli assicurati; i. premi; j. bilancio e conto d’esercizio.

Si tratta del prosieguo della vigente disposizione dell’articolo 28b capoverso 2. Questi dati vengono pubblicati per esempio nel quadro della statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria sul sito Internet dell’UFSP. Ulteriori dati per assicuratore possono essere pubblicati se vengono trattati in forma aggregata. I dati per ogni assicurato, anche se anonimizzati, non possono essere pubblicati unitamente all’indicazione dell’assicuratore.

28c Capoverso 1

La persona che, per un’utilizzazione particolare, necessita oltre ai dati pubblicati secondo l’articolo 28b anche di ulteriori dati o di dati in un’altra forma, può farne richiesta presso l’UFSP.

Le indicazioni che vanno oltre quelle previste all’articolo 28b devono di principio essere rese accessibili, su richiesta, ai fornitori di dati, alla ricerca e alla scienza. I dati che potrebbero comportare un rischio accresciuto di reidentificazione degli assicurati da parte dei destinatari sono messi a disposizione soltanto in connessione con l’assegnazione di un compito di legge o se sussiste un interesse preponderante del destinatario – com’è il caso, di regola, per gli istituti di ricerca. Le misure di protezione e sicurezza dei dati devono anche essere definite in conformità con la LPD, per esempio mediante conclusione di un opportuno contratto sulla protezione dei dati. La trasmissione dei dati non avviene in modo automatico, bensì viene concessa o meno in base alle condizioni quadro di cui al capoverso 2.

Capoverso 2

In base al capoverso 2 l’UFSP esamina le richieste tenendo conto dei criteri di protezione dei dati. Decide nel caso specifico, tenendo conto in particolare del rischio di reidentificazione dell’assicurato, quali dati possono essere trasmessi con quale grado di dettaglio e se ciò debba avvenire in forma aggregata o meno. Prima di trasmettere dati per ogni assicurato, l’UFSP effettua una verifica individuale e materiale di ciascun caso. Assicura il rispetto del segreto d’ufficio e può subordinare la trasmissione dei dati alla conclusione di un contratto sulla protezione dei dati.

Nella sfera del richiedente (assicuratore, Cantone, istituto di ricerca) si pongono questioni riguardanti le misure previste di trattamento e protezione dei dati. Il richiedente deve essere non soltanto legittimamente autorizzato a ricevere i dati, bensì anche saper attuare misure tecniche adeguate nell’ambito del trattamento dei dati. La protezione di base delle applicazioni IT (p. es. codifica, accesso) deve corrispondere al fabbisogno di protezione dei dati. Se così non fosse, l’UFSP può per esempio decidere di comunicare dati aggregati e non dati per ogni assicurato, oppure di non trasmettere dati supplementari. L’UFSP può inoltre subordinare la trasmissione dei dati alla conclusione di un contratto sulla protezione dei dati, che disciplini tra le altre cose la durata dell’utilizzazione dei dati, gli scopi oppure quando occorre procedere alla distruzione dei dati. La trasmissione non è quindi autorizzata automaticamente: ogni richiesta deve essere esaminata nel merito e può comportare l’addebito di spese in base al dispendio. Le spese sono disciplinate dall’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 (OgeEm; RS 172.041.1).