Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine

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di danno, come maternità, infortunio, malattia o infermità congenite; 7. il genere della prestazione, come il tipo di terapia, di tariffa e di costo; 8. l’ammontare dell’importo, dell’importo rimunerato, della quota di franchigia e dell’aliquota percentuale; 9. in caso di prestazioni ospedaliere: il contributo ospedaliero e la durata della degenza; 10. in caso di prestazioni ambulatoriali: il numero delle consultazioni.

Il dettaglio dei dati è in linea con gli standard attualmente validi per lo scambio di dati relativi al conteggio delle prestazioni. Per il conteggio di prestazioni ambulatoriali, nel giustificativo del conteggio delle prestazioni sono riportati tra le altre cose il numero di registro dei codici creditori, il numero del partner commerciale (fornitore di prestazioni), il periodo del trattamento, la data del conteggio delle prestazioni, i costi e la partecipazione ai costi, in totale e per genere di prestazione (p. es. costi di medicamenti, analisi di laboratorio, cure dispensate dal medico). Tali dati sono necessari per gli scopi di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–c. Non vengono però rilevate né la posizione tariffale (p. es. TARMED) né indicazioni sui medicamenti (p. es. con il nome della confezione). Per le prestazioni ospedaliere vengono inoltre documentati il contributo ospedaliero e il numero dei giorni e delle notti riportato nel giustificativo:

- al numero 1 si tratta del numero di giustificativo fornito all’UFSP in forma pseudonimizzata, affinché

successive registrazioni, come correzioni o storni, possano essere attribuite in maniera univoca;

- al numero 2 si tratta della data del conteggio da parte dell’assicuratore-malattie. Nell’uso la data

viene trasformata in mese una volta stabilito l’ordine dei giustificativi;

- il numero 3 riporta l’inizio e la fine del trattamento in base al giustificativo di conteggio;

- al numero 4 vengono riportati insieme i costi delle prestazioni rimunerate e la partecipazione ai

costi del giustificativo, che unitamente costituiscono il conteggio finale;

- al numero 5 vengono documentate le indicazioni sul fornitore di prestazioni secondo il giustificativo;

si tratta del numero di registro dei codici creditori e del numero d’identificazione GLN, laddove disponibile. Le indicazioni sui fornitori di prestazioni vengono anonimizzate soltanto al momento dell’utilizzazione dei dati, per poter calcolare costi e prestazioni per fornitore e per genere di prestazione per un periodo superiore a un anno, in particolare in base al periodo del trattamento;

- al numero 6 viene indicato il tipo di danno, ossia il motivo del trattamento. Attualmente è possibile

scegliere tra diversi valori, quali maternità, infortunio, malattia, infermità congenite oppure anche per esempio prevenzione. In questo modo a livello di evoluzione dei costi è possibile indagare la differenza a seconda del tipo di danno, per esempio infortunio o malattia;

- ai numeri 7 e 8 vengono indicati il genere delle prestazioni e l’ammontare dell’importo e della

partecipazione ai costi. In questo modo le categorie sono legate a costi e non a voci di prestazioni. Per esempio, i costi complessivi relativi a medicamenti e l’aliquota percentuale vengono sommati nel conto. In questo contesto non vengono rilevati dati sui medicamenti stessi. Poiché il genere di una prestazione viene descritto attraverso più dimensioni, quali il tipo di tariffa (p. es. TARMED), di trattamento (ospedaliero o ambulatoriale) o di costo (raggruppamento statistico con p. es. denominazione «laboratorio»), a seconda dello stesso possono rendersi necessarie indicazioni specifiche aggiuntive, che per motivi di leggibilità non vengono ulteriormente menzionate;

- i numeri 9 e 10 hanno per oggetto indicazioni specifiche inerenti al genere delle prestazioni di cura.

In caso di prestazioni ospedaliere vengono documentati il contributo ospedaliero conformemente al giustificativo di conteggio e la durata della degenza (numero di giorni e di notti in ospedale). Per le prestazioni ambulatoriali deve essere documentato il numero di consultazioni attraverso un dato che indichi l’intensità della prestazione.

Il capoverso 2 prevede inoltre che gli assicuratori debbano fornire all’UFSP tutti i dati da comunicare, in forma aggregata o per ogni assicurato secondo l’articolo 21 capoverso 2 della legge, in formato elettronico. In caso di adeguamento delle rilevazioni, vale a dire di adeguamenti delle specifiche o della frequenza, l’UFSP può concedere agli assicuratori, su richiesta, una dispensa per un periodo limitato se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati. Dal punto di vista del contenuto, il capoverso 2 corrisponde esattamente all’articolo 28 capoverso 4 OAMal, ma viene precisato (in caso di