Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 21 pagine

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1.2 Altri adeguamenti

Art. 59 cpv. 5

Secondo l’articolo 42 capoverso 3 LAMal, il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione (ossia all’assicurato o al suo assicuratore) una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l’economicità della prestazione. Questa prescrizione è messa in pratica con l’impiego, in molti settori di prestazioni, di un modulo di fatturazione uniforme basato sulle tariffe vigenti. Considerata la complessità ormai assodata dei sistemi tariffali, si constata che per gli assicurati è tutt’altro che facile comprendere queste fatture, poiché esse contengono un gran numero di posizioni o - specialmente nel settore delle cure stazionarie - codici difficilmente comprensibili.

Occorre pertanto stabilire che i fornitori di prestazioni devono provvedere affinché le loro fatture siano chiare per gli assicurati. In particolare, indicando in modo comprensibile il genere, la durata e il contenuto delle cure. Si può immaginare che nei citati moduli di fatturazione possano essere aggiunti dei commenti o che si opti per una presentazione semplificata.

1.3 Misure di contenimento dei costi, pacchetto 1a

1.3.1 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali

Art. 59f Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali

Il capoverso 1 enumera i dati e le indicazioni che devono essere comunicati al Consiglio federale o ai governi cantonali. Di principio, il Consiglio federale e i governi cantonali possono chiedere qualsiasi informazione o dato necessario per esercitare le loro competenze di legge in materia di tariffazione.

Per indicazione delle sedi (cpv. 1 lett. a n. 2) si intende il Comune in cui esse sono ubicate. Questa indicazione consente di procedere a un’eventuale attribuzione regionale. Le indicazioni sul periodo di operatività annuale (cpv. 1 lett. a n. 4) consistono negli orari di apertura o di lavoro di uno studio medico o di un ambulatorio.

Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera e servono al Consiglio federale e ai governi cantonali per valutare, nell’ambito di una procedura di approvazione, i modelli di costo su cui si basano le tariffe o l’appropriatezza e lo stato di aggiornamento di tariffe già approvate. Le indicazioni sull’evoluzione dei costi a carico dell’AOMS servono al Consiglio federale e ai governi cantonali per valutare la neutralità dei costi e ai governi cantonali anche per approvare o fissare i punti tariffali.

L’enumerazione di cui al capoverso 1 fa riferimento all’articolo 30 OAMal. Per provocare ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori, alle rispettive federazioni e all’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal il minore aggravio di lavoro possibile per la comunicazione dei dati ed evitare doppie rilevazioni, il capoverso 2 dispone che il Consiglio federale e i governi cantonali verifichino anzitutto se i dati richiesti sono già rilevati dall’UST in virtù dell’articolo 30 OAMal. Se così è, devono verificare le informazioni disponibili prima di chiedere di comunicare loro altri dati.

Art. 59g Trasmissione dei dati

I capoversi 1 e 2 disciplinano le modalità di fornitura dei dati alle autorità competenti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, delle rispettive federazioni e dell’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal. Il capoverso 3 disciplina la procedura da seguire in caso di fornitura incompleta.

Art. 59h Regolamenti cantonali per il trattamento dei dati

Il governo cantonale competente nel caso specifico ha il compito di elaborare un regolamento per la rilevazione e il trattamento dei dati.