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Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 15 pagine

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O sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

RU 2025

Titolo prima dell’art. 17

Sezione 1a: Disposizioni generali per informazioni e sorveglianze

Art. 18 Obblighi relativi alla trasmissione di informazioni da parte di

fornitori con obblighi integrali e ridotti

1I fornitori con obblighi integrali forniscono le informazioni standardizzate tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT.

2I FST con obblighi integrali forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40, 41 e 48b nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

3I fornitori con obblighi ridotti sono esentati dal fornire le informazioni secondo l’articolo 48b. Forniscono le informazioni standardizzate come segue:

a. per scritto, al di fuori del sistema di trattamento, tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP;

b. manualmente, tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento; o

c. in forma automatizzata, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT.

4I FSCD con obblighi integrali (art. 16g) forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40 e 41 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Sono esentati dal fornire le informazioni di cui all’articolo 48b. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

Art. 18a, rubrica nonché cpv. 1 e 3

Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte dei FSCD con obblighi minimi e dei gestori di reti di telecomunicazione interne

1Nel fornire informazioni, i FSCD con obblighi minimi e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono tenuti a rispettare i tipi previsti dalla presente ordinanza.

3Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 19 Identificazione degli utenti e degli utilizzatori

1I FST, i FSCD con obblighi ridotti, i FSCD con obblighi integrali e i rivenditori di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera f LSCPT devono garantire l’identificazione degli utenti con mezzi adeguati.

2I FST devono garantire con mezzi adeguati l’identificazione di tutti gli utilizzatori finali degli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente per i quali offrono un accesso a Internet.