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Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 15 pagine

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O sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

RU 2025

Art. 20 cpv. 2

2Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest’ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione.

Art. 20a cpv. 1 lett. d e 1bis

1Per le persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile, la prova dell’identità deve essere fornita esibendo uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento:

d. una licenza di condurre svizzera.

1bisPer le aziende con un numero d’identificazione delle imprese (IDI) nazionale o un

numero d’identificazione delle imprese internazionale (Legal Entity Identifier, LEI), la prova dell’identità può avvenire conformemente all’articolo 20b.

Art. 20b cpv. 1 lett. b

1Per le persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile devono essere rilevati

e verificati per mezzo di prove idonee i seguenti dati:

b. IDI o LEI della persona giuridica;

Art. 21 cpv. 1 lett. a e 5, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 6

1I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni:

a. i FST, i FSCD con obblighi ridotti e i FSCD con obblighi integrali: le indicazioni sui servizi e sui dati ai fini dell’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1;

5I FST con obblighi integrali devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell’identificazione:

b. i metadati sull’assegnazione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l’accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 38a; e

6Ai fini dell’identificazione, i FSCD con obblighi integrali devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettera c.

Art. 22

Abrogato

Art. 26 cpv. 1 lett. b e c

1I tipi di informazione riguardano informazioni concernenti:

b. i servizi (art. 36–38a, 41, 42a e 43a);