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Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 15 pagine
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O sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
RU 2025
Art. 20 cpv. 2
2Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest’ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione.
Art. 20a cpv. 1 lett. d e 1bis
1Per le persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile, la prova dell’identità deve essere fornita esibendo uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento:
d. una licenza di condurre svizzera.
1bisPer le aziende con un numero d’identificazione delle imprese (IDI) nazionale o un
numero d’identificazione delle imprese internazionale (Legal Entity Identifier, LEI), la prova dell’identità può avvenire conformemente all’articolo 20b.
Art. 20b cpv. 1 lett. b
1Per le persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile devono essere rilevati
e verificati per mezzo di prove idonee i seguenti dati:
b. IDI o LEI della persona giuridica;
Art. 21 cpv. 1 lett. a e 5, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 6
1I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni:
a. i FST, i FSCD con obblighi ridotti e i FSCD con obblighi integrali: le indicazioni sui servizi e sui dati ai fini dell’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1;
5I FST con obblighi integrali devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell’identificazione:
b. i metadati sull’assegnazione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l’accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 38a; e
6Ai fini dell’identificazione, i FSCD con obblighi integrali devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettera c.
Art. 22
Abrogato
Art. 26 cpv. 1 lett. b e c
1I tipi di informazione riguardano informazioni concernenti:
b. i servizi (art. 36–38a, 41, 42a e 43a);