Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/24: Revisione del disciplinamento della terapia basata sulla prescrizione di eroina (HeGeBe) nell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) · 21 pagine
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I summenzionati partecipanti alla consultazione ricordano a questo proposito che la terapia con agonisti oppioidi (TAO) delle persone affette da dipendenza da oppioidi è considerata come un trattamento farmacologico a tutti gli effetti, autonomo e altamente efficace di una malattia cronica, che dovrebbe essere accessibile al maggior numero possibile di persone colpite, indipendentemente da eventuali offerte di trattamento supplementari o complementari. Andrebbero pertanto evitati i termini «terapia sostitutiva» o «terapia assistita».
FMH ritiene, a sua volta, che il concetto di «trattamento basato sul consumo di stupefacenti o sulla sostituzione» è ancora valido.
KAV, LU, TG, BL, JU, ZH, AI e BE ritengono che i termini «dispensazione» e «consegna» («Abgabe» e «Mitgabe» in tedesco) non siano definiti con sufficiente chiarezza. La dispensazione (Abgabe) dovrebbe corrispondere alla definizione contenuta nella legge sugli agenti terapeutici o essere definita, insieme al concetto di consegna (Mitgabe), nell’articolo 224.
GREA e VS desiderano semplificare la lettera a facendo riferimento alla Classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per quanto riguarda la lettera b, si propone l’adozione del termine «trattamento della dipendenza mediante prescrizione di oppioidi» per eliminare l’ambiguità tra i diversi usi dei farmaci oppioidi. Alla lettera c è stato rilevato un errore di traduzione, in quanto la produzione della diacetilmorfina non deve essere effettuata in farmacia (errore presente anche nella versione italiana ma non in quella tedesca). Infine, GREA, VS e NE propongono di sostituire la definizione di cui alla lettera g con «una persona che soddisfa la definizione diagnostica di disturbi da uso di oppioidi secondo la Classificazione internazionale delle malattie (OMS)».
24 Per JU: i concetti di «consegna» e «condivisione» non sono chiaramente definiti. Il concetto di «consegna» dovrebbe corrispondere alla definizione contenuta nella legge sugli agenti terapeutici o essere spiegato insieme al concetto di «donazione» di cui all’articolo 2. Nelle presenti modifiche andrebbero utilizzati i termini corretti, tenendo debitamente conto di quelli definiti nella legge sugli agenti terapeutici, al fine di evitare confusioni.