Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/24: Revisione del disciplinamento della terapia basata sulla prescrizione di eroina (HeGeBe) nell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) · 21 pagine

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5.2.2 Art. 13 (Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina)

Art. 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina

1 La diacetilmorfina deve essere somministrata e assunta nell’ambito della terapia, in linea di massima all’interno di

un’istituzione secondo l’articolo 16 capoverso 1 e sotto il controllo a vista di un membro del team di cura.

2 Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare e consegnare la diacetilmorfina anche a

casa o presso un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14a.

3 A un paziente possono essere consegnate dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a sette

dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni:

a. il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei

mesi;

b. la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;

c. il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.

4 Su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 let-

tera a se per il paziente è difficile recarsi regolarmente presso l’istituzione che dispone dell’autorizzazione secondo

l’articolo 16 capoverso 1, segnatamente in caso di comorbilità o di attività professionale.

5 In casi eccezionali, su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può autorizzare la consegna a un pa-

ziente di dosi giornaliere fino a un mese se sono adempite le condizioni secondo il capoverso 3 lettere a e c, se egli

deve viaggiare per un determinato periodo per motivi personali o professionali e se il suo stato è particolarmente

ben stabilizzato.

6 In caso di consegna o dispensazione di cui ai capoversi 3–5, il medico competente o la persona da esso incaricata

prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi confor-

memente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle possibilità di cui ai capoversi 3–5.

Capoverso 1 FOSUMOS, SSAM, CONTACT, FOSUMNW, GREA, SPHD, FS, MSH1, VS, BZS Suprax, Infodrog, BS, ISW, APS, KODA, biwak, NE, FSP e Arud propongono di stralciare il principio del controllo a vista dal capoverso 1. VD ritiene che l’assunzione di diacetilmorfina sotto il controllo a vista sia necessaria soprattutto all’inizio del trattamento e che tale requisito possa essere allentato in seguito. EgD e DAD auspicano che sia stralciato «in linea di massima», poiché questa condizione è importante e non negoziabile.

Capoverso 2 KAV, LU, JU, VS, ZH, AI, BS e AR ritengono che la fornitura di confezioni intere non specificate a un’istituzione esterna corrisponda a un commercio all’ingrosso soggetto ad autorizzazione e all’obbligo di notifica ai sensi dell’ordinanza sul controllo degli stupefacenti. Per questo motivo deve essere effettuata una sola consegna di diacetilmorfina dosata ed etichettata specificamente per il paziente. In sostituzione si propone il seguente testo: «Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare o consegnare la diacetilmorfina, sotto forma di dosi giornaliere nominative, a casa o in un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14a». TI ritiene inoltre che la delega debba essere limitata ai casi giustificati di età avanzata, di comorbilità, di distanza geografica o di pene detentive, come indicato nel rapporto esplicativo. EgD e DAD propongono di stralciare «e consegnare».

Capoverso 3