Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AI e JU chiedono chi si occupa dell’attuazione delle norme all’interno delle aziende di trasporto e che le competenze siano chiaramente regolamentate.

Art. 46: Controlli ufficiali

In generale

Il Cantone LU fa notare che se gli articoli 32c e 32d venissero modificati, dovrebbe essere adattato anche l’articolo 46.

Il Canton VD fa notare che l’aggiunta del liquame all’elenco dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2 comporta il controllo una volta all’anno delle aziende che compostano o metanizzano il liquame, e che questo lavoro supplementare sembra sproporzionato in considerazione del basso rischio posto dal liquame (v. commento all’art. 6).

Allegato 1a: Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale

Numero 62

Il Cantone SO si interroga sulla possibilità di controllare le percentuali.

Allegato 1b: Impianti e stabilimenti soggetti a registrazione o ad autorizzazione

In generale

Il Cantone SO sottolinea che per gli stabilimenti che immagazzinano e commercializzano sottoprodotti di origine animale (che non sono forniti esclusivamente ai consumatori finali), l’obbligo di autorizzazione o registrazione non è chiaramente regolamentato, ad esempio in riferimento all’immagazzinamento e alla vendita di animali congelati destinati all’alimentazione animale per i rettili (ai sensi dell’articolo 33b).

Numero 2

Il Cantone LU fa notare che se gli articoli 32c e 32d venissero modificati, dovrebbe essere adattato anche questo allegato integrando le aziende di trasporto.

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU sottolineano che i numeri 21–24 descrivono la raccolta e la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in vista del loro utilizzo nel riciclaggio canalizzato. Per poter essere utilizzati nel riciclaggio canalizzato, i sottoprodotti di origine animale devono essere trattati secondo l’allegato 5, cfr. articoli 29–32 dell’ordinanza modificata. La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale con metodi conformi all’allegato 5 o all’articolo 21 capoverso 2 è di per sé soggetta ad autorizzazione (v. allegato 1b n. 11). Per analogia con l’OSOAn, devono essere menzionate solo gli stabilimenti che svolgono attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’OSOAn: «raccolta, immagazzinamento e trasporto di sottoprodotti di origine animale per il riciclaggio canalizzato». Il termine «trasformazione» dovrebbe essere eliminato del tutto. Si propone di aggiungere i centri di raccolta e le aziende di trasporto e nel titolo 2, numeri 21–24, di sostituire «raccolto e trasformato» con «raccolto, immagazzinato e trasformato».

Il Cantone SO propone di eliminare il termine «trasformazione» e di aggiungere i centri di raccolta e le aziende di trasporto.

Numero 3

Le organizzazioni UFA e VSF chiedono che il numero 3 includa anche le imprese commerciali che non utilizzano o immagazzinano i prodotti di cui agli articoli 29–32, ma che li mettono in circolazione, e propongono l’aggiunta dei due punti seguenti: «37 Detentori di animali da reddito che, per la produzione di alimenti composti per animali per uso esclusivo nella propria azienda utilizzano prodotti di cui agli articoli 29–32. / 38 Imprese commerciali e stabilimenti di produzione di alimenti per animali che immettono sul mercato come materia prima o alimento composto per animali farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti e fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale».

Allegato 2: Principi del controllo autonomo

In generale