Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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In generale
Il Canton VD sottolinea che i costi di smaltimento delle carcasse possono essere coperti dalle casse di assicurazione cantonali e che è indispensabile conoscere le quantità totali, e chiede che venga mantenuta la formulazione attuale.
Il Cantone BE sottolinea che l’articolo 39 capoverso 3, che deve essere stralciato, non è interamente ripreso nella formulazione dell’articolo 17 capoverso 2, e propone di integrarlo con le lettere seguenti: «c. resti alimentari» e «d. prodotti di cui all’articolo 7 lettera d».
ASVC e i Cantoni GR, LU, SH, TG, AR, AI, BL, GL, OW, SO, UR, BE, AG, SZ, NE, JU, NW, ZG e FR sottolineano che i termini «impianti o stabilimenti» non sono armonizzati tra gli articoli 3 lettera s, 15 capoverso 1, 17 capoverso 1 e l’allegato 1b, e chiedono un uso coerente di questi termini, anche nell’OR-SOAn, così come una definizione del «concetto di gruppo di merci».
Art. 20: Identificazione e schede d’accompagnamento
Capoversi 1 e 2
Come nel suo commento all’articolo 10, il Canton VD chiede che il trasporto di liquame sia esentato dall’obbligo di identificazione.
Capoverso 5 (richiesta di modifiche supplementari)
ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AR, AI e JU chiedono che le copie dei documenti di accompagnamento siano conservate per tre anni presso l’azienda di trasporto e l’azienda di destinazione.
Art. 22: Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1
Capoverso 2
Il Cantone SO sottolinea che il termine «carnivoro» include anche cani e gatti, per cui non dovrebbe essere autorizzato somministrare loro animali morti, e propone una formulazione come: «gli animali da compagnia carnivori diversi da cani e gatti o dai carnivori esotici tenuti come animali da compagnia».
Art. 23: Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2
Capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 e capoverso 2
Il Cantone SO chiede una definizione di «quantità minime».
Il Canton VD chiede che il liquame venga rimosso dall’elenco, poiché viene spesso riciclato nell’azienda di origine e in grandi quantità.
FiBL fa notare che gli escrementi di insetti non sono menzionati in questo articolo, né nell’articolo 10, mentre sono menzionati insieme al liquame negli articoli 6 e 17.
Art. 25: Sotterramento di sottoprodotti di origine animale (richiesta di modifiche supplementari)
Capoverso 1 lettera b
ASVC e i Cantoni LU, TI, TG, AR, AI e JU sottolineano che il sotterramento degli equidi nei cimiteri per animali non è più attuale e chiedono che il termine «equidi» sia eliminato.
Art. 25a: Cremazione di animali
Capoverso 1 lettera b
Il Cantone BE non comprende perché sia necessaria una regolamentazione separata per i crematori di animali, né perché gli animali diversi da quelli da compagnia siano soggetti all’approvazione dei veterinari cantonali o quali condizioni debbano essere soddisfatte. Propone quindi di eliminare l’articolo 25a o di sostituire la lettera b con una formulazione del tipo: «altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se un veterinario ufficiale certifica per iscritto che i requisiti di cui al cpv. 2 sono soddisfatti».
ASVC e i Cantoni TG, AR, AI e JU propongono invece la seguente formulazione della lettera b: «… altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se una conferma scritta della causa del