Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Nelle aziende di pollame, invece, l’automiscelazione degli alimenti per animali non ha molta rilevanza. Tuttavia, si ritiene importante autorizzare legalmente l’uso dei sottoprodotti di origine animale in tutte le aziende che praticano l’automiscelazione. Le organizzazioni precisano inoltre che nelle aziende di pollame, la rigorosa separazione dalle altre specie animali è in genere già garantita attraverso le strutture esistenti e può quindi essere attuata senza difficoltà.
Infine, USC e le organizzazioni (ASR, BVAR, BEBV, BVS, HOS, SGP, SRP, SwissBeef, Suissporcs, swissherdbook, Bell, Proviande e FSPC) propongono di stralciare il capoverso 3.
Prométerre sostiene che, con il rispetto delle misure di sicurezza per le aziende suinicole e avicole che praticano l’automiscelazione, il rischio di contaminazione è ridotto, soprattutto se esse sono professionali e dotate di impianti ineccepibili. Pertanto, ritengono che il fatto di non permettere loro la valorizzazione di queste proteine animali sia difficilmente giustificabile.
ASVC e SKS accolgono con favore il fatto che le aziende di produzione primaria non possano immagazzinare e utilizzare determinati alimenti composti se allevano animali per i quali tali alimenti sono vietati. ASCS ritiene che ciò rende più chiara la situazione e aumenta la sicurezza, ma ricorda l’importanza di eseguire registrazioni continue e di fissare un periodo di conservazione di cinque anni invece che di due anni, visto che ciò contribuisce a sensibilizzare le aziende. SKS specifica che le eccezioni previste per le aziende con rami di produzione separati devono essere definite in modo chiaro e rigoroso, e che si deve anche garantire che siano regolarmente monitorate.
ASVC e i Cantoni NE, AG, UR, OW, GL, BS, AI, TG, SH, TI, VS, VD e GR ritengono che il testo sia di difficile comprensione e che possa essere semplificato dove necessario. Propongono quindi diverse soluzioni per semplificare la frase, ad esempio: «Le deroghe di cui al capoverso 2 non possono essere applicate se gli alimenti di cui al capoverso 1 sono miscelati nell’azienda stessa.
D’altra parte, ZH sostiene che le deroghe previste dal capoverso 2 dovrebbero essere autorizzate per le aziende che praticano l’automiscelazione. La motivazione è che esse soddisfano gli obblighi in termini di buone pratiche di fabbricazione e sono soggette a controlli, il che, in questi termini, le rende «avanzate» rispetto alle altre aziende di produzione primaria. Il Cantone aggiunge inoltre che il rischio di contaminazioni incrociate può essere evitato se si soddisfano i requisiti del capoverso 2, aggiungendo al contempo l’igiene del personale, e raccomanda pertanto di stralciare il capoverso 3.
Il Cantone SO si unisce al commento del settore e ricorda che in Svizzera, un Paese con numerose aziende diversificate che detengono diverse specie di animali, avrebbe poco senso privare queste aziende del potenziale di utilizzo dei sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali. Il Cantone si accoda alle argomentazioni di Suisseporcs e di BEBV secondo cui le contaminazioni incrociate con altre specie animali nelle aziende che praticano l’automiscelazione possono essere evitate se i locali sono tenuti rigorosamente separati dalle altre specie animali e se vengono rispettate le norme igieniche. Anche SO cita le stesse argomentazioni di USC e di alcune altre organizzazioni secondo cui le aziende suinicole che miscelano i propri alimenti sono aziende professionali di grandi dimensioni che possono facilmente attuare diverse misure e che, dal punto di vista della sostenibilità, non ha senso rendere loro impossibile sfruttare il potenziale dei sottoprodotti di origine animale. Inoltre afferma che, anche se nelle aziende di pollame il fatto di automiscelare gli alimenti per animali ha grande rilevanza, è comunque importante autorizzare legalmente l’uso sottoprodotti di origine animale in tutte le aziende che praticano l’automiscelazione e specifica anche che nelle aziende di pollame, in genere, la rigorosa separazione dalle altre specie animali è già garantita attraverso le strutture esistenti e può quindi essere attuata senza difficoltà.
Infine, il Cantone SO raccomanda di stralciare il capoverso 3 e di fare riferimento alle direttive di settore che dovrebbero essere elaborate in modo dettagliato e rigoroso per le aziende che praticano l’automiscelazione con diverse specie animali.
Anche AGORA è favorevole allo stralcio del capoverso 3 e non vede alcun motivo per cui i detentori che praticano l’automiscelazione non debbano beneficiare delle deroghe previste dal capoverso 2.
Art. 53: Frequenza di campionamento e di analisi
Capoverso 1