Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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ASVC e i Cantoni GR, VD, TI, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE, JU e FR ritengono auspicabile definire una frequenza minima per le analisi da effettuare, al fine di uniformare l’esecuzione. Il Cantone FR vorrebbe inoltre che questa frequenza di analisi fosse definita in direttive tecniche.
Art. 55: Registrazioni relative all’applicazione di concimi sui terreni agricoli
In generale e titolo
ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI, BE, JU, GR, VS, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG e GE e NE sottolineano che l’obbligo di effettuare le registrazioni deve essere armonizzato, come commentato in riferimento all’articolo 27 della revisione dell’OSOAn, dove è stato chiesto di specificare che tale articolo deve riguardare solo i concimi contenenti sottoprodotti di origine animale.
Di conseguenza, il titolo «Registrazioni relative all’applicazione di concimi sui terreni agricoli» dovrebbe essere modificato in: «Registrazioni relative all’applicazione di concimi contenenti sottoprodotti di origine animale sui terreni agricoli».
Capoverso 1
ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI, BE, JU, GR, VS, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG, GE e NE propongono di inserire la specificazione «contenente sottoprodotti di origine animale» dopo il termine «concime» come segue: «La persona responsabile di terreni agricoli su cui viene applicato il concime contenente sottoprodotti di origine animale …».
Le parti menzionate sottolineano inoltre che nel commento (all’ORSOAn) si menziona la possibilità di trasferire le disposizioni relative all’applicazione di concimi e alla documentazione del loro utilizzo nell’ordinanza sui concimi, e sottolineano che questa possibilità andrebbe sfruttata.
Il Cantone VD sottolinea che la registrazione dei dati sull’applicazione del concime avviene già tramite il programma HODUFLU, il quale non rientra tra gli strumenti di lavoro utilizzati dai servizi responsabili degli affari veterinari. Il Cantone afferma che, per facilitare l’inserimento e la lettura di questi dati, si dovrebbero considerare delle interfacce tra i sistemi d’informazione in ambito veterinario e HODUFLU.
SKS sottolinea ancora una volta che è importante che le registrazioni vengano effettuate in modo continuativo e non solo per due anni, e che vengano conservate per cinque anni.
Capoverso 2
ASVC e i Cantoni GR, VS, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR, AG, NE, VD, GE, TI, TG e AI affermano che questo capoverso è troppo complesso, contiene doppie negazioni e che dovrebbe essere semplificato e riformulato, ad esempio come segue: «L’obbligo di registrazione non si applica se il concime contiene solo sottoprodotti di origine animale come il contenuto dello stomaco e dell’intestino, liquame o sottoprodotti elencati all’articolo 28 capoverso 1 OSOAn».