Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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4. Commento ai singoli articoli dell’ORSOAn Art. 1: Oggetto

Lettera a

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI, BE e JU chiedono di aggiungere le aziende di trasporto e di immagazzinamento.

Inoltre, ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU sottolineano che la formulazione non è chiara e non permette di distinguere tra i sottoprodotti di origine animale e gli altri alimenti per animali che non sono ottenuti attraverso il riciclaggio canalizzato.

Art. 3: Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

In generale

ACSI e SKS chiedono che in tutti gli articoli concernenti l’identificazione dei documenti commerciali e delle etichette (art. 3, 8, 13, 18, 23, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46) siano aggiunti, oltre alla dicitura scritta, anche pittogrammi della specie interessata.

Art. 4: Trasporto e immagazzinamento della farina di pesce

In generale

FR ritiene che la struttura di questo articolo concernente il trasporto e l’immagazzinamento, limitando al capoverso 1 la concessione di deroghe al capoverso 2, sia poco chiara. Anche ASVC e i Cantoni GR, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG guardano con occhio critico alla struttura di questo articolo, che dovrebbe essere formulato in modo più semplice; lo stesso vale per gli articoli da 4 a 29.

Capoverso 1

ASVC e i Cantoni GR, VS, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG chiedono che il capoverso 1 sia sostituito da una formulazione del tipo: «La farina di pesce sfusa è trasportata con veicoli e contenitori o immagazzinata in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di altri sottoprodotti di origine animale sfusi, tranne nel caso in cui le attrezzature sono state pulite secondo una procedura documentata che impedisca qualunque contaminazione incrociata».

I Cantoni GR, SH, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG chiedono di introdurre nella versione tedesca il termine «Behältern» per coerenza con l’OSOAn; i Cantoni TI, TG, AR, AI e BE chiedono invece di sostituire nella versione tedesca il termine «Container» con «Verpackungen» e «Behältern».

Capoverso 2

Le eccezioni sono considerate critiche in termini di sicurezza e di esecuzione, motivo per cui ASVC e i Cantoni TI, TG, SH, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR e AG chiedono di stralciare il capoverso 2.

ASVC e i Cantoni GE, TI e NE suggeriscono che per gli articoli 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 27 e 29, che menzionano il trasporto, i veicoli, oltre che puliti, dovrebbero essere anche disinfettati secondo una procedura documentata.

Capoverso 3

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU raccomandano che, ai fini dell’armonizzazione con altri periodi di conservazione obbligatoria, le registrazioni che attestano la corretta attuazione delle procedure siano conservate per un periodo di tre anni anziché di due anni. Queste modifiche devono essere apportate a tutti gli articoli pertinenti (art. 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 29). BE chiede che le registrazioni siano messe senza indugio a disposizione dell’autorità competente.

ACSI e SKS chiedono che le registrazioni debbano essere conservate per cinque anni invece che per due.

Art. 5: Raccolta di sangue di non ruminanti

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni TI, TG, AI e JU sottolineano che la formulazione è complicata e dovrebbe essere semplificata elencando chiaramente le condizioni che i macelli devono soddisfare per poter raccogliere