Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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il sangue di non ruminanti.

BE specifica che il sangue di non ruminanti deve essere separato non soltanto dal sangue di ruminanti, ma anche da tutti i prodotti di ruminanti (cpv. 2 lett. b).

Art. 6: Trasporto di sangue di non ruminanti

Titolo

Per ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU il titolo dell’articolo sul trasporto di sangue di non ruminanti non è sufficientemente preciso e potrebbe essere unito all’articolo 9 sul trasporto e l’immagazzinamento dei prodotti sanguigni. Il titolo dovrebbe essere modificato da «Trasporto di sangue di non ruminanti» in «Trasporto di sangue non trasformato di non ruminanti».

Capoverso 1

I Cantoni fanno notare un errore: «per» deve essere sostituito con «da». Inoltre, nella versione tedesca viene fatto notare un errore ortografico per il termine «Nichtwiederkäuer», dove manca la «n» alla fine della parola.

Art. 7: Produzione di prodotti sanguigni

In generale

Secondo ASVC e i Cantoni GR, VD, VS, TI, SH, TG, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE, JU e GE, il termine «prodotti sanguigni» andrebbe precisato in «prodotti sanguigni di non ruminanti» oppure «prodotti sanguigni provenienti da non ruminanti» e tali modifiche dovrebbero essere riprese anche nell’articolo 9.

Capoverso 2 lettera b:

ASVC e i Cantoni GR, VD, TI, SH, AR, AI, BL, BS, GL, OW, SO, UR, BE, AG, NE, JU e FR chiedono di aggiungere al materiale greggio e ai prodotti finiti anche i «prodotti derivati».

Capoverso 2 lettera c:

ASVC e i Cantoni GE, TI, JU e BE chiedono di chiarire l’espressione «processo costante di compensazione» e le modalità di verifica di tale processo. BE insiste sulla totale tracciabilità in tutti i processi.

Art. 9: Trasporto e immagazzinamento dei prodotti sanguigni

In generale

ASVC e i Cantoni TI, TG, AR, AI e JU propongono di unire gli articoli 6 e 9 stabilendo condizioni comuni per l’immagazzinamento e il trasporto di sangue trasformato e non trasformato. I titoli devono essere modificati di conseguenza.

Secondo FR e con riferimento ai commenti dei Cantoni all’articolo 7, in tutto l’articolo della versione francese l’espressione «de non-ruminant» dovrebbe seguire «produit sanguin».

Art. 11: Trasporto di sottoprodotti di suini

Capoverso 2

ASVC e i Cantoni GE, JU e TI hanno individuato un errore nel testo francese: l’espressione «protéines transformées de volailles» dovrebbe essere sostituita con «protéines transformées de porcs».

Come già indicato nei commenti all’articolo 4 capoverso 2, TI chiede che i veicoli vengano disinfettati, oltre che puliti.

Sezione 5: Sottoprodotti e proteine miste trasformate di non ruminanti

Titolo

ASVC e i Cantoni JU, NE, AG, SO, OW, GL, BS, BL, AR, AI, TG, TI, GE, VD, GR, SH e UR sottolineano che il titolo di questa sezione non è chiaro e dovrebbe essere integrato da un’aggiunta. Una delle proposte è specificare la destinazione dei prodotti sostituendo il titolo attuale per esempio con: «Sottoprodotti e proteine trasformate miste di non ruminanti per animali acquatici nelle aziende di acquacoltura».