Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/4: Modifica della legge sull’energia · 25 pagine

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che i termini di ricorso siano estesi a 60 giorni per i grandi progetti complessi (ATA, Aqua Viva, CAS, Greenpeace Svizzera, Pro Natura, Pusch, FSE, WWF Svizzera). Altri propongono di eliminare la possibilità di ricorso contro il progetto a livello comunale per abbreviare la procedura (PS; USS; Greenpeace Svizzera, Pusch, ASPU, ATA, WWF Svizzera). APF Svizzera si oppone all’abolizione dei rimedi giuridici.

BE evidenzia che la procedura di ricorso proposta potrebbe produrre un’accelerazione, ma che non è stato valutato a sufficienza l’impatto a livello di onere aggiuntivo per i tribunali cantonali. Si teme che i procedimenti richiederanno molto più tempo e personale e che, per garantire una tutela giuridica completa, potrebbe essere necessario ampliare il potere cognitivo dei tribunali superiori.

Capoverso 5

SL-FP e GGCE accolgono espressamente con favore questo capoverso. Diversi altri partecipanti alla consultazione si oppongono invece evidenziando, in particolare, che dal punto di vista della separazione dei poteri la disposizione ai tribunali risulta problematica, se non inaccettabile (GE, TG; Aqua Viva, Greenpeace, APF Svizzera, Paysage Libre Suisse, Pro Natura, Pusch, ASPU, ATA, WWF Svizzera; privato Weidmann). Il Tribunale federale afferma che, per importanti progetti di interesse pubblico, è in linea di principio sua prassi adottare per quanto possibile una decisione con effetto riformatorio, ma si scontrerebbe con i limiti delle proprie possibilità ove si trovi dinanzi a questioni tecniche o scientifiche complesse, lacune importanti o orientamenti politici fondamentali quali, ad esempio, la necessità di una base nel piano direttore cantonale nel caso Grimsel.

2.6. Disposizione transitoria (art. 75a)

Osservazioni generali

ZH, BE, LU, OW, NW, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, DCPA e CdEN ritengono che la disposizione transitoria sia incompleta e debba essere interamente rivista. Anche Groupe E, Regiogrid e AES sono dell’opinione che i progetti in corso non debbano essere frenati da incertezze sul piano giuridico e che la disposizione transitoria debba essere formulata in modo più chiaro. ASEA, EKW e Swiss Small Hydro ritengono che le procedure di autorizzazione in corso non debbano in alcun caso subire ritardi. Swiss Small Hydro dubita, inoltre, dell’efficacia in tempi utili della procedura cantonale di approvazione dei piani concentrata e ritiene che le procedure attuali dovrebbero rimanere possibili fino a quando non si sarà acquisita sufficiente esperienza con la nuova procedura e si sarà dimostrato che comporta effettivamente un’accelerazione. ASEA ed EKW chiedono che la nuova procedura di approvazione dei piani concentrata sia immediatamente applicabile se contribuisce ad accelerare la realizzazione dei progetti in corso. SL-FP approva la disposizione.

Capoverso 1

Il rimando agli articoli 16–17 LIE è criticato da più parti, in quanto una procedura federale che si applica alle linee elettriche e non agli impianti per la produzione di energia appare inadeguata (ZH, LU, OW, NW, ZG, SO, SH, AI, SG, GR, AG; DCPA, CdEN; aee suisse, Ligue vaudoise, Suisse Eole, Città di Zurigo). Ci si chiede anche se la Confederazione sia autorizzata a imporre ai Cantoni tale disposizione transitoria (ZH, BE, LU, OW, NW, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG; DCPA, CdEN; Ligue vaudoise). FR respinge questo capoverso poiché creerebbe una situazione complessa e incertezza giuridica. Alpiq, Axpo, ewz, Groupe E, Regiogrid e AES non concordano con il rimando agli articoli 16–17 LIE e chiedono di rimuovere questa parte dell’articolo. Swiss Eole e Swissolar considerano un’alternativa quella di conferire al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative cantonali sulla procedura di approvazione dei piani concentrata.