Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 19 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-071.14-5/8/5/1/1

Approvano la proposta solo a determinate condizioni otto partecipanti (USS, travail.suisse, usam, transfair, PLR, UNIA, ecc.).

PLR e usam sono disposti ad approvare la variante 3 a condizione che l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e l'UE sia reciproca ed equivalente, al fine di garantire l'assenza di disparità in merito alla portata dello scambio di dati. transfair, travail.suisse e USS vincolano invece la loro approvazione al mantenimento del termine di notifica di otto giorni. UNIA mette in evidenza il fatto che al momento manchi un servizio competente per l'applicazione di tali disposizioni che potrebbe controllare, in particolare, i salari e i dati dei tachigrafi dei conducenti stranieri. Indica al contempo la necessità di un'interpretazione chiara della direttiva sul distacco in relazione al trasporto stradale.

Hanno risposto NO alla presente domanda quattro partecipanti (SG, ASTAG, VD e UDC).

SG è dell'opinione, tra le altre cose, che in caso di recepimento parziale la Svizzera perderebbe la propria autonomia nel campo della sorveglianza del mercato del lavoro. Si rammarica inoltre della mancanza di chiarezza in merito alle conseguenze sulle amministrazioni e del possibile squilibrio che si creerebbe tra la Svizzera e l'UE e ritiene che l'IMI sia superfluo. VD esprime preoccupazione in merito all'eventuale sovraccarico per le autorità cantonali e chiede che si esamini la possibilità di

impiegare i canali già esistenti. UDC respinge in tutto e per tutto la variante 3: per quanto l'assistenza amministrativa con l'UE possa sembrare un valore aggiunto, il recepimento del diritto UE potrebbe minare l'autonomia della Svizzera e causare conseguenze finanziarie incontrollabili.

Domanda 7: Come giudicate invece le varianti che prevedono rispettivamente il recepimento completo della direttiva (UE) 2020/1057 (cfr. variante 1 al n. 2.2.1 del rapporto esplicativo) o di non recepirla (variante 2)?

Tenore generale dei pareri

21 su 23 rispondono alla prima parte della domanda, ovvero in merito al recepimento completo (variante

1) della direttiva (UE) 2020/1057, respingendolo. Considerato dunque il parere contrario di tutti i partecipanti, vi si rinuncia definitivamente (cfr. n. 2.2.1 del rapporto esplicativo). Sulla seconda parte della domanda, ovvero di non recepire la direttiva (variante 2), si sono espressi in concreto otto di 23 partecipanti (3 Cantoni, 1 partito, 1 associazione mantello in ambito economico e 3 organizzazioni). Di questi, una maggioranza (5 di 8) è favorevole alla variante 2 (ovvero non recepire la direttiva), due sarebbero favorevoli a determinate condizioni e uno la respinge.

12/19 BAV-D-228B3401/297