Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 19 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-071.14-5/8/5/1/1

2 Risultati della consultazione

2.1 Obiettivi

Secondo i risultati della consultazione un'ampia maggioranza concorda con l'obiettivo del progetto, ovvero promuovere un trasporto su strada equo, competitivo e sostenibile allineando le prescrizioni svizzere nel settore del trasporto stradale a quelle europee.

2.2 Misure

Accesso al mercato e alla professione

Una maggioranza dei partecipanti ritiene opportuna la proposta di estendere l'obbligo di licenza alle imprese di trasporto svizzere che impiegano veicoli con peso totale tra 2,5 e 3,5 tonnellate. Resta controversa solo la questione della limitazione nel traffico transfrontaliero: una metà circa auspica l'estensione dell'obbligo di licenza anche al trasporto interno.

Una netta maggioranza è favorevole all'introduzione di misure che migliorino il controllo delle cosiddette società bucalettere. Ci si aspetta tuttavia che, prima di intraprendere qualsiasi azione per creare le condizioni giuridiche per un accesso al rispettivo modulo del sistema d'informazione del mercato interno (IMI) se ne determinino chiaramente costi e benefici.

Disposizioni sul distacco di lavoratori e assistenza

Dall'analisi delle risposte alla consultazione emerge che praticamente tutti i partecipanti respingono un eventuale recepimento integrale della direttiva UE 2020/1057, che disciplina il concetto di distacco di lavoratori stranieri nonché le esigenze amministrative, le misure di controllo e la concessione di assistenza amministrativa nei casi di distacco. Un esiguo numero di loro si esprime a favore del recepimento parziale proposto dal Consiglio federale, mentre la maggioranza respinge o approva solo a determinate condizioni un recepimento parziale nei contenuti proposti dal Consiglio federale. Alcuni partecipanti accetterebbero un recepimento parziale a condizione che venga mantenuto il termine di notifica di otto giorni; altri vincolano il proprio sostegno alla garanzia di un'assistenza amministrativa reciproca ed equivalente tra Svizzera e UE, che eviti differenze nella portata delle informazioni da fornire. Il recepimento parziale nei contenuti proposti dal Consiglio federale è pertanto respinto dalla maggioranza, o accettato solo a determinate condizioni.

4/19 BAV-D-228B3401/297