Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 18 pagine

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nel rispettivo anno fino all’entrata in vigore della presente legge saranno versati in un fondo e potranno essere impiegati per finanziare altre misure volte a promuovere la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione e l’eccellenza svizzera a livello internazionale. Ciò consentirà di impiegare il denaro con maggiore flessibilità, anche alla luce della situazione di incertezza che regna nel nostro Paese. La legge ha validità limitata (cfr. i commenti agli articoli 9 e 11). Ogni anno il Parlamento può valutare gli importi destinati al fondo e gestirne il flusso tramite il preventivo.

Art. 3 Contabilità del fondo

La contabilità del fondo si compone di un conto economico e di un bilancio. Non è necessario un conto degli investimenti in quanto mediante il fondo non viene finanziato alcun investimento (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che il conto economico contempla come ricavi del fondo i mezzi messi a preventivo ma non versati per i contributi obbligatori all’UE nell’ambito dell’associazione al pacchetto Orizzonte 2021–2027 e riporta i mezzi iscritti a preventivo per le misure transitorie (lett. a.). I mezzi del contributo obbligatorio vengono versati nel fondo una volta accertato che la Svizzera non potrà associarsi ai programmi dell’UE che fanno parte del pacchetto Orizzonte 2021–2027. L’importo è pari a quello del contributo obbligatorio dal conto della Confederazione, stanziato a livello di preventivo ma non utilizzato.

Nella lettera b si stabilisce che le spese del fondo comprendono i prelievi di cui all’articolo 4 per promuovere la cooperazione internazionale e l’eccellenza in materia di ricerca e innovazione.

Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e dei debiti, nonché il capitale proprio (cpv. 3).

Art. 4 Prelievi

L’Assemblea federale stabilisce i mezzi prelevati annualmente dal Fondo Orizzonte (cpv. 1).

I prelievi sono utilizzati per finanziare i seguenti scopi (cpv. 2):

- sussidi per la partecipazione a singoli progetti (lett. a): per le parti di program-

ma nelle quali gli attori svizzeri della ricerca e dell’innovazione (R&I) sono ammessi ai bandi dell’UE ma non ricevono fondi europei (circa 2/3 dei bandi del pacchetto Orizzonte), la Confederazione (SEFRI) può concedere ai partner di progetto elvetici un finanziamento diretto per l’intera durata dei progetti. Si tratta dei sussidi di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 20 gennaio 20218 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OMPRI). Rientrano in questa categoria soprattutto le partecipazioni svizzere a progetti collaborativi (art. 11 cpv. 4

8 RS 420.126