Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 18 pagine
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Vengono perciò riportate le seguenti osservazioni sul rispetto dei principi della legge sui sussidi.
Le sovvenzioni mantengono la loro legittimazione in virtù dell’interesse della Confederazione al proseguimento della cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell’innovazione, che consente di creare valore aggiunto per la Svizzera e di preservare il grande prestigio di cui gode il nostro Paese a livello internazionale. Del resto, i Cantoni non possono far fronte a questi compiti da soli né adempiere il mandato in modo più semplice, razionale ed efficiente senza un aiuto finanziario federale, dato che le altre possibilità di finanziamento sono insufficienti. Il principio di sussidiarietà rispetto ad altre fonti di finanziamento viene inoltre rispettato, ad esempio concedendo sussidi soltanto a progetti o programmi che con ogni probabilità non potrebbero essere realizzati senza il contributo federale.
Il progetto rispetta inoltre i principi dell’impostazione degli aiuti finanziari. In particolare, di norma il beneficiario deve fornire una prestazione propria e dimostrare di aver profuso tutti gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e aver sfruttato altre possibilità di finanziamento. I principi saranno approfonditi quando si procederà all’impostazione dettagliata di eventuali nuovi strumenti a livello di ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
La gestione materiale del sovvenzionamento è garantita in particolare per il tramite delle direttive per la rendicontazione e il controlling definite nel quadro di apposite decisioni o convenzioni sulle prestazioni.
6.6 Delega di competenze legislative
La norma di delega contenuta nell’articolo 29 capoverso 2 LPRI prevede anche che vengano definiti i dettagli della misura di promozione dell’eccellenza in materia di ricerca e innovazione. In conformità con la LSu il compito di definire un ordine di priorità è delegato al Dipartimento, il quale può delegarlo a sua volta alla SEFRI.