Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 18 pagine

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OMPRI) ma anche i progetti individuali, come i Grants del Consiglio europeo della ricerca (ERC) o gli Accelerator Grants del Consiglio europeo dell’innovazione (EIC), che vengono valutati dalla Commissione europea ma non sono disciplinati da un contratto di finanziamento con l’UE a causa dello status di Paese terzo non associato attualmente ricoperto dalla Svizzera (art. 11 cpv. 5 LPRI);

- progetti e programmi delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuis-

se che si ispirano ai bandi del pacchetto Orizzonte 2021–2027 (lett. b): per gli strumenti del pacchetto Orizzonte interamente preclusi agli attori R&I svizzeri (circa 1/3 dei bandi del pacchetto Orizzonte) la Confederazione può finanziare misure adeguate e il più possibile simili a quelle europee, in particolare presso il Fondo nazionale svizzero (FNS) e Innosuisse. Ne fanno parte ad esempio gli Starting, Consolidator e Advanced Grants del FNS, che sostituiscono gli omonimi bandi dell’ERC, e i Swiss Accelerator Grants di Innosuisse, che sostituiscono gli Accelerator Grants del programma Orizzonte Europa;

- progetti e programmi di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettere a e b LPRI che

promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione (lett. c): queste misure non si ispirano necessariamente agli strumenti e ai bandi del pacchetto Orizzonte 2021–2027, ma possono servire a promuovere lo sviluppo di nuovi programmi bilaterali e multilaterali nonché altre forme di cooperazione internazionale. In relazione alle misure transitorie già in corso si possono citare i nuovi progetti dell’Agenzia spaziale europea (ESA) a partecipazione svizzera finalizzati a ridurre l’impatto dell’esclusione del nostro Paese dai progetti europei nel settore spaziale o le misure specifiche della SEFRI nel campo della meccanica quantistica e del calcolo ad elevate prestazioni;

- progetti e programmi di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera bbisLPRI che

promuovono l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione svizzere a livello internazionale (lett. d): vengono concessi sussidi ai centri di ricerca universitari per promuovere un programma svizzero d’eccellenza in materia di ricerca e innovazione. I progetti devono tutelare e accrescere il prestigio dei centri di ricerca elvetici all’estero, essere cofinanziati da questi centri e avere un’impostazione di lungo termine, che vada oltre la durata di validità della presente legge. Inoltre, devono poter competere a livello internazionale e prestarsi ad essere realizzati all’interno di un consorzio composto da diversi Paesi. Questa misura richiede la creazione di una nuova base legale nella LPRI (cfr. commento all’art. 10);

- i sussidi di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettere c–f LPRI (lett. e): i mezzi del

Fondo Orizzonte possono essere utilizzati anche per le misure contenute nella LPRI a sostegno degli attori R&I che partecipano a programmi e organizzazioni internazionali.

Gli importi prelevati dal fondo devono essere impiegati in base a un ordine di priorità. Durante il periodo in cui è in vigore la presente legge le priorità potrebbero cambiare, ma la maggior parte dei prelievi deve essere utilizzata per la promozione competitiva della ricerca. Il compito di istituire l’ordine di priorità e la relativa decisione spettano al dipartimento competente (art. 13 cpv. 2 LSu). La presente legge prevede la possibilità di delegare l’incarico alla SEFRI, la quale prima di