Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 28 cpv. 2 lett. bbis

Una delle conseguenze della mancata associazione ai programmi del pacchetto Orizzonte 2021–2027 (Orizzonte Europa, Euratom, ITER ed Europa digitale) è l’impossibilità per i ricercatori svizzeri di partecipare ai programmi di promozione dell’eccellenza della Commissione europea e del Consiglio europeo dell’innovazione. Per preservare e rendere comunque visibile l’eccellenza della ricerca elvetica, oltre alla partecipazione del nostro Paese a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione (art. 28 cpv. 2 lett. b LPRI) la legge deve prevedere la promozione dell’eccellenza della ricerca e dell’innovazione per consentire alla Svizzera di competere nel contesto internazionale.

Art. 29 cpv. 1 lett. bbis

Come misura compensatoria per la mancata associazione al pacchetto Orizzonte 2021–2027 i centri di ricerca universitari devono elaborare nuovi progetti e programmi in grado di ridurre al minimo i danni per la Svizzera in quanto polo economico, della ricerca e dell’innovazione. Al fine di sviluppare e implementare questi programmi i centri di ricerca universitari devono poter ricevere un supporto finanziario dalla Confederazione. Inoltre, gli istituti beneficiari sono tenuti a fornire prestazioni proprie e a garantire la copertura finanziaria dei programmi sul lungo periodo, vale a dire oltre l’eventuale riassociazione della Svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell’UE. I requisiti per l’eccellenza, il calcolo dei sussidi e la procedura saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

Capoverso 1: la legge è dichiarata urgente per consentire di versare mezzi nel fondo il più velocemente possibile. Ciò dovrebbe permettere di limitare i danni della mancata associazione al pacchetto Orizzonte, che gli istituti di ricerca svizzeri stanno già scontando.

Minoranza (Stark, Germann) in merito all’art. 11 cpv.1

La minoranza della Commissione è del parere che la dichiarazione d’urgenza della legge non sia giustificata. Grazie alle misure transitorie, complementari e sostitutive della Confederazione, i flussi finanziari verso la ricerca svizzera sarebbero già garantiti. In ogni caso non sarebbero soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 165 Cost. secondo cui possono essere dichiarate urgenti le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata. Per tale ragione il primo periodo del capoverso 1 va eliminato.

Capoverso 2: a partire dal momento in cui sarà associata al pacchetto Orizzonte, la Svizzera verserà nuovamente un contributo obbligatorio all’UE. Di conseguenza, il contributo obbligatorio non sarà più utilizzabile per alimentare il fondo. I ricercatori svizzeri che parteciperanno ai bandi del pacchetto Orizzonte 2021–2027 dopo l’avvenuta associazione riceveranno i rimborsi dei costi di progetto direttamente dalla Commissione europea.