Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 18 pagine

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Art. 7 Assunzione di impegni

Il fondo onora tutti gli impegni assunti per le misure transitorie relative al pacchetto Orizzonte 2021-2027. Per riuscire a onorare questi impegni, nel preventivo e nel piano finanziario i mezzi necessari continueranno a essere iscritti in un credito d’impegno separato.

Art. 8 Approvazione del consuntivo e piano finanziario

Affinché l’Assemblea federale sia costantemente informata, il Consiglio federale le sottopone annualmente la contabilità del fondo per approvazione (cpv. 1).

Inoltre, redige un piano finanziario per il fondo e lo sottopone per conoscenza all’Assemblea federale insieme al preventivo della Confederazione. In questo modo si intende garantire che non venga sostenuto un numero di misure eccessivo rispetto ai mezzi a disposizione (cpv. 2).

Art. 9 Scioglimento del Fondo Orizzonte

La presente legge è valida fino alla firma di un accordo con l’UE concernente l’intero pacchetto Orizzonte 2021–2027, ma al massimo fino al 31 dicembre 2027. Così facendo si mette in rilievo il vero obiettivo, ovvero la piena associazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021–2027. Conformemente a tale obiettivo, la legge cesserà di essere in vigore entro la fine del 2027. Poiché al momento in cui ciò avverrà il fondo dovrà ancora onorare gli impegni assunti per i progetti e i programmi di cui all’articolo 4 fino alla fine di questi ultimi, il Consiglio federale deve avere la facoltà di decidere in merito allo scioglimento del fondo, che può avvenire soltanto una volta adempiuti tutti gli impegni (cpv. 1).

Dal momento in cui la presente legge non sarà più in vigore (cfr. art. 11) i mezzi del fondo non saranno più utilizzabili, mentre le somme vincolate continueranno a essere versate anche dopo l’abrogazione della legge. Qualora i mezzi del fondo non siano necessari per onorare gli impegni assunti, devono tornare nella disponibilità del bilancio federale. Si tratta di una misura giustificata, tanto più che la totalità degli importi del fondo proviene dal bilancio federale (cpv. 2).

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

La presente legge ha lo scopo di definire e disciplinare il Fondo Orizzonte. Tuttavia, al momento manca una base legale per il finanziamento dei progetti e dei programmi per la promozione dell’eccellenza della Svizzera in materia di ricerca e innovazione a livello internazionale (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. d della legge sul Fondo Orizzonte), che dovrebbe avvenire tramite il fondo. Dunque, per motivi di uniformità, finché sarà in vigore la legge sul Fondo Orizzonte la legge del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) è completata come segue: