Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 18 pagine

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che l’associazione rimane l’obiettivo prioritario. La legge sarà in vigore finché non verrà stipulato un accordo con l’UE concernente l’intero pacchetto Orizzonte 2021– 2027, ma al massimo fino alla fine del 2027, quando si concluderà la generazione di programma. Pertanto, i progetti per cui sono stati stanziati fondi fino al 2027 vengono finanziati mediante questo strumento. Nel fondo vengono depositati i mezzi iscritti a preventivo in un determinato anno per finanziare il contributo obbligatorio della Svizzera nel caso in cui tali mezzi non vengano versati all’UE in assenza di un accordo di associazione tra le Parti. A seconda del decreto concernente il preventivo, può trattarsi dell’intero contributo obbligatorio o di una parte di esso.

I mezzi del fondo servono a sostenere con misure adeguate gli attori svizzeri della ricerca e dell’innovazione (R&I) durante il periodo di mancata associazione del nostro Paese al pacchetto Orizzonte 2021–2027.

Non appena la presente legge entrerà in vigore i progetti verranno finanziati tramite il fondo. I mezzi del fondo non impiegati fino alla scadenza della presente legge tornano nella disponibilità del bilancio federale. Trattandosi di un provvedimento urgente, la presente legge non è prorogabile.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

La legge si fonda sull’articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo il quale la Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.

Art. 1 Fondo Orizzonte

Questo nuovo fondo rientra tra i cosiddetti fondi speciali ai sensi dell’articolo 52 della legge del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione (LFC). Secondo tale articolo i fondi speciali sono patrimoni devoluti da terzi alla Confederazione con determinati oneri o provenienti da crediti a preventivo in virtù di disposizioni di legge. In questo caso si tratta di un fondo alimentato con mezzi provenienti da crediti a preventivo e pertanto giuridicamente non autonomo e dotato di una contabilità propria. Il Consiglio federale disciplina la gestione del fondo nel quadro delle disposizioni legali. Al Fondo Orizzonte viene applicata una contabilità speciale.

I mezzi del Fondo Orizzonte servono a finanziare le misure in caso di mancata associazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021–2027 (cfr. commento all’art. 4 cpv. 2). Il Parlamento stabilisce gli importi che possono essere prelevati dal fondo (cfr. commento all’art. 4 cpv. 1). Poiché queste somme vengono versate sotto forma di sussidi che richiedono l’assunzione di impegni pluriennali si applicano a titolo sussidiario sia la legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi (LSu) sia la LFC

4 RS 611.0

5 RS 616.1