Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 18 pagine
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approvare l’ordine di priorità consulta gli organi di ricerca, nella misura in cui sono interessati (cpv. 3).
Per la valutazione delle domande il dipartimento competente o la SEFRI si avvale dell’aiuto di esperti. Preferibilmente vengono interpellati gruppi composti da esperti di provenienza internazionale.
Art. 5 Credito d’impegno
Per finanziare le misure è necessario contrarre impegni pluriennali. Per questo il Consiglio federale chiede al Parlamento uno o più crediti d’impegno che coprono l’intera durata della legge. Qualora la legge cessasse di essere in vigore prima della fine del 2027 (cfr. commento all’art. 11), da quel momento in poi non possono essere contratti nuovi impegni e i mezzi del fondo possono essere usati esclusivamente per onorare gli impegni già assunti. Le somme non utilizzate fino a quel momento tornano nella disponibilità del bilancio federale.
Il capoverso 2 stabilisce che l’approvazione, la liberazione e il versamento dei mezzi avvengono secondo l’articolo 37 della legge federale del 14 dicembre 20129 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). Ciò implica che la decisione sulla ripartizione dei mezzi compete alla SEFRI, responsabile dell’attuazione della LPRI.
Art. 6 Divieto d’indebitamento
Il fondo è alimentato con mezzi sufficienti per il finanziamento delle misure menzionate nell’articolo 4. Gli importi per le misure finanziate con il fondo vengono erogati in base allo stato d’avanzamento dei progetti. Poiché in caso di mancata associazione il contributo obbligatorio all’UE messo a preventivo e i mezzi iscritti a preventivo per le misure transitorie dovrebbero confluire nel fondo, è probabile che quest’ultimo disponga della liquidità necessaria per onorare gli impegni assunti.
In virtù della presente legge, non possono essere contratti più impegni di quanti il fondo non riuscirebbe a onorare.
Dal momento che l’approvazione e il finanziamento delle misure possono essere pianificati e gestiti dalla SEFRI non è necessario prevedere la possibilità di costituire riserve. Il fondo non presenta rischi dal punto di vista finanziario e ha una durata limitata (al massimo fino alla fine del 2027). Inoltre, la LSu, applicabile a titolo sussidiario, non permette di costituire riserve in presenza di sovvenzioni. Per questo è importante che i fondi federali vengano impiegati il più rapidamente possibile in maniera conforme al loro scopo, ovvero consolidare la ricerca e l’innovazione.