Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

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garantire la comunicazione delle informazioni ai richiedenti l’asilo, la loro occupazione e l’accesso all’assistenza medica e a offerte di prevenzione (prevenzione della violenza, promozione della salute psichica)5.

Sicurezza e ordine possono essere garantiti, per esempio, tramite controlli delle entrate e delle uscite, interventi in caso di emergenza nonché perquisizioni di persone.

Ad cpv. 2

Per garantire la sicurezza e l’ordine la SEM deve poter adottare diverse misure. Accanto alla possibilità già esistente di perquisire i richiedenti l’asilo (v. commento ad art. 9) e di ordinare misure disciplinari (v. commento ad art. 25a) è ora introdotta la possibilità di ordinare un fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato (v. commento ad art. 25b). Nel quadro di queste misure nonché per scongiurare un pericolo e se gli interessi giuridici da tutelare lo giustificano, la SEM deve potere, se necessario, utilizzare o ordinare anche la coercizione di polizia e misure di polizia (cfr. anche commento ad cpv. 3). Nell’utilizzare la coercizione e nell’applicare misure disciplinari occorre sempre tenere debito conto delle circostanze concrete specifiche. Occorre inoltre tenere conto, in particolare, dell’età, del sesso e dello stato di salute (anche psichica) dell’interessato.

Ad cpv. 3

Se per garantire la sicurezza e l’ordine nei centri della Confederazione o negli alloggi presso gli aeroporti è necessario ricorrere alla coercizione o a misure di polizia (v. commento ad cpv. 2), si applica per principio la LCoe. Con il rimando alla LCoe si vuole creare una base legale esplicita per l’applicazione della LCoe. Non sono invece applicabili le norme della LCoe riguardanti l’uso di armi (cfr. art. 5 lett. c LCoe). Nel quadro di misure volte a garantire la sicurezza e l’ordine, l’uso di armi è espressamente vietato.

Art. 25a Misure disciplinari

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente alle norme vigenti codificate nella sezione 5 «Misure disciplinari e procedure» dell’O-DFGP. D’ora in poi queste norme saranno codificate, con alcune modifiche, a livello di legge.

Ad cpv. 1

Secondo la norma vigente, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano nei centri della Confederazione possono essere sanzionati con misure disciplinari se violano i propri obblighi (rispetto del regolamento interno, lavori domestici e obbligo di presenza, cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a i.c.d. con gli art. 21 segg. O-DFGP) o minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici (art. 24 cpv. 1 lett. b O-DFGP). D’ora in poi questa norma sarà elevata a livello di legge. Occorre precisare che le misure disciplinari possono essere ordinate se, violando i propri obblighi, l’interessato disturba il regolare esercizio di un centro della Confederazione o di un alloggio presso

5 Cfr. a questo proposito il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 16.3407, Feri, del 9 giugno 2016 «Analyse der Situation von Frauen und Mädchen aus dem Asylbereich in den Bundesasylzentren und in den Kollektivunterkünften der Kanton» (disponibile in tedesco e francese).