Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

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Il richiedente l’asilo deve poter depositare un ricorso dinanzi all’istanza di ricorso della SEM entro tre giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della misura disciplinare. L’O-DFGP contiene già disposizioni circostanziate anche a questo proposito (cfr. art. 28 e 29 O-DFGP). Laddove necessario, queste disposizioni dovranno essere adeguate in funzione della presente norma. In caso di assegnazione a un centro speciale secondo l’articolo 24a LAsi, la procedura di ricorso è retta dall’articolo 107 capoverso 1 LAsi.

Art. 25b Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato

Con il nuovo articolo 29a O-DFGP è stata introdotta una nuova norma secondo cui, per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, i richiedenti l’asilo possono essere temporaneamente trattenuti. In vigore dal 15 gennaio 2023, questa norma viene ora codificata espressamente a livello di legge. È applicabile indipendentemente dal fermo di polizia previsto dal codice di procedura penale6 (CPP; cfr. art. 215). Con la codifica di questa norma nella LAsi viene abrogata la previgente norma dell’O-DFGP.

Ad cpv. 1

In questo capoverso sono definite in maniera esaustiva le condizioni per il fermo di breve durata di un richiedente l’asilo. Il fermo di breve durata non è una misura disciplinare (cfr. commento ad art. 25a), quindi non è focalizzato sulla sanzione retroattiva del comportamento riprensibile. Si tratta semmai di una misura di polizia volta a scongiurare un pericolo grave, attuale o imminente che non è altrimenti evitabile. In primo piano vi è pertanto la garanzia effettiva della sicurezza e dell’ordine.

Un richiedente l’asilo deve poter essere temporaneamente trattenuto per evitare che metta in serio pericolo altre persone (lett. a). Per «altre persone» s’intendono tutte le persone che si trovano in un centro della Confederazione e sulle quali incombe una situazione di pericolo imminente a causa del comportamento dell’interessato. Può trattarsi, nello specifico, di altri richiedenti l’asilo, di collaboratori della SEM, di terze persone o di visitatori del centro della Confederazione. Una situazione di pericolo che richiede il fermo di breve durata può verificarsi, per esempio, se un richiedente l’asilo tenta di aggredire fisicamente un altro richiedente o un membro del personale assistenziale e non può essere calmato con misure alternative più blande.

Deve poter essere ordinato il fermo di breve durata anche per proteggere un richiedente l’asilo che metta in serio pericolo sé stesso (lett. b). Può trattarsi di una situazione in cui un richiedente l’asilo minacci di arrecare a sé stesso ferite gravi e non possa essere dissuaso in altro modo dal suo intento. In questo caso il fermo di breve durata consente di tutelare l’interessato fino all’arrivo sul posto di specialisti in grado di occuparsi di lui.

Infine, il fermo di breve durata dev’essere possibile anche nel caso in cui un richiedente l’asilo minacci di danneggiare, distruggere o rendere inutilizzabile un oggetto su cui un’altra persona ha un diritto di proprietà, di uso o di usufrutto (lett. c). Qui l’obiettivo è quello di evitare gravi danni materiali (p. es. a edifici, installazioni o

6 RS 312.0