Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

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base legale sufficientemente specifica che disciplini, tra l’altro, a livello di legge i compiti delegati, i requisiti nei confronti dei terzi incaricati e le loro competenze. Il TF lascia esplicitamente in sospeso la questione se la delega a terzi di compiti riguardanti la sicurezza sia ammissibile in virtù del diritto costituzionale. In assenza di una tale delega, i compiti inerenti alla sicurezza dovrebbero essere assicurati da personale federale, il che genererebbe costi supplementari nell’ordine di milioni di franchi. Considerato quanto sopra, la presente revisione della LAsi mira a colmare la lacuna costatata espressamente dal TF.

Le attività da delegare nel settore della sicurezza e dell’ordine sono elencate in maniera esaustiva al capoverso 2 e comprendono, per esempio, il controllo delle entrate, delle uscite e dei visitatori, la perquisizione di persone e oggetti, il supporto all’esecuzione di misure disciplinari e l’espletamento di attività amministrative (cpv. 2 lett. a, c, d ed e). Fanno parte di queste attività anche le misure volte a migliorare e favorire la coabitazione negli alloggi. Si pensi, in particolare, all’assistenza religiosa. La proposta di impiegare assistenti religiosi nei centri della Confederazione è nata da un progetto pilota svolto dalla SEM tra gennaio 2021 e fine dicembre 2022, di cui la SEM ha valutato i risultati. Dal progetto è emerso che nei centri della Confederazione la domanda per un’assistenza religiosa è grande, sia tra i richiedenti l’asilo sia tra i dipendenti della SEM e dei fornitori delle prestazioni di sicurezza e assistenza. Grazie a colloqui personali con gli interessati, l’assistenza religiosa si è rivelata uno strumento importante per contribuire all’intermediazione interculturale, favorire la coabitazione armoniosa all’interno dei centri della Confederazione e, con ciò, concorrere significativamente alla prevenzione della violenza nei centri della Confederazione (cfr. al riguardo anche il commento ad art. 25c cpv. 2 P-LAsi).

Altri adeguamenti della LAsi

È codificata espressamente a livello di legge la possibilità di perquisire i richiedenti l’asilo e gli oggetti che essi portano con sé, anche allo scopo di ricercare documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura nonché bevande alcoliche (art. 9 cpv. 1 P-LAsi). Questa disposizione corrisponde all’articolo 4 O-DFGP vigente. D’ora in poi, se necessario, gli oggetti rinvenuti nel quadro di una perquisizione (p. es. stupefacenti illeciti, droga o oggetti pericolosi quali armi) devono poter essere messi al sicuro.

2.1 Compatibilità tra compiti e finanze

Le questioni inerenti alla compatibilità tra compiti e finanze saranno analizzate in modo approfondito dopo la consultazione. È stata fatta una prima stima dei costi (cfr. cap. 4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione).

2.2 Attuazione

Le disposizioni esecutive per l’attuazione delle modifiche di legge proposte sono rette a livello di ordinanza (cfr. nello specifico l’art. 25d P-LAsi e commenti).