Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Commento ai singoli articoli

Art. 9 cpv. 1 e 1bis

D’ora in poi occorre disciplinare espressamente a livello di legge la possibilità di perquisire i richiedenti l’asilo e gli oggetti che essi portano con sé anche allo scopo di ricercare documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura nonché bevande alcoliche (cpv. 1). Questa disposizione corrisponde all’articolo 4 O-DFGP vigente.

Se necessario, d’ora in poi dev’essere possibile mettere al sicuro gli oggetti rinvenuti nel quadro di una perquisizione (cpv. 1bis). A titolo di esempio, il consumo di bevande alcoliche e droghe (in particolare l’assunzione di stupefacenti illeciti o l’abuso di farmaci) può accrescere il rischio che venga perturbato l’esercizio dei centri della Confederazione. Ciò vale anche per gli oggetti pericolosi quali armi o accessori di armi.

Vi è la necessità di mettere al sicuro gli oggetti summenzionati, nello specifico, qualora, grazie a questa misura, sia possibile garantire la sicurezza e l’ordine nei centri della Confederazione.

I documenti di viaggio e d’identità nonché i documenti e i mezzi di prova rilevanti per la procedura in possesso dei richiedenti l’asilo sono indispensabili per accertare i fatti nel quadro della procedura d’asilo e di allontanamento, pertanto dev’essere introdotta la possibilità di metterli parimenti al sicuro e di versarli agli atti.

Non appena la persona interessata riceve un permesso di dimora o di domicilio, occorre, per esempio, restituirle i documenti di viaggio e d’identità (art. 2b cpv. 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19994 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1]).

Anche i visitatori di un centro della Confederazione o di un alloggio presso un aeroporto possono essere perquisiti, insieme agli oggetti che portano con sé, dal personale di sicurezza. Anche qui lo scopo è di ricercare oggetti pericolosi e bevande alcoliche. Siccome queste persone possono essere perquisite soltanto con il loro libero consenso (conformemente all’art. 16 cpv. 3 O-DFGP) e possono negare il proprio assenso, è sufficiente una norma a livello esecutivo. Se un visitatore rifiuta il proprio consenso alla perquisizione e se non è possibile escludere rischi per la sicurezza e l’ordine di un centro della Confederazione o di un alloggio presso un aeroporto, viene negato l’accesso allo stabilimento.

Art. 24b

La norma vigente dell’articolo 24b LAsi disciplina l’esercizio dei centri della Confederazione. Siccome il progetto di legge prevede l’introduzione nella LAsi di una nuova sezione 2b «Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti», l’articolo 24b LAsi può essere abrogato.

4 RS 142.311