Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

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veicoli). Si parla di grave danno materiale a partire da un importo del danno pari o superiore a 500 franchi.

L’ordine di un fermo di breve durata è un atto materiale che rappresenta un’ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato. Pertanto quest’ultimo può esigere che la SEM emani una decisione impugnabile (cfr. art. 25a della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa [PA]). In questo contesto non sarebbe opportuno disciplinare a livello di legge una possibilità di ricorso esplicita. Il fermo di breve durata costituisce, infatti, una misura rapida volta a scongiurare senza indugio un pericolo grave, imminente e immediato. La possibilità di un previo ricorso contrasterebbe in modo chiaro con la necessità di reagire rapidamente in una situazione di grave pericolo.

Ad cpv. 2

Immediatamente prima di procedere al fermo di breve durata, la SEM o i terzi incaricati dalla SEM (cfr. commento ad art. 25c) devono informare le autorità di polizia competenti. Al bisogno possono informare anche altri enti, per esempio i vigili del fuoco o i servizi sanitari. Dopo la comunicazione, l’interessato può essere trattenuto fino all’arrivo dell’autorità di polizia competente ma al massimo per due ore.

Ad cpv. 3

All’inizio del fermo di breve durata occorre perquisire il richiedente l’asilo per cercare oggetti pericolosi o non indispensabili, onde evitare che metta sé stesso in pericolo. Le modalità della perquisizione sono rette dall’articolo 9 (cfr. commento ad art. 9). Per garantire la sicurezza e il benessere dell’interessato, questi dev’essere sorvegliato per tutta la durata del fermo di breve durata. La sorveglianza può essere assicurata per videosorveglianza in diretta senza trattare dati personali. Questo compito incombe ai servizi di sicurezza nei centri della Confederazione.

Ad cpv. 4

La SEM provvede affinché il personale (della SEM o dei terzi incaricati) competente per l’attuazione del fermo di breve durata segua una formazione specifica.

Ad cpv. 5

Affinché nel caso specifico sia tenuto conto del principio del benessere del minore (art. 3 della Convenzione del 20 novembre 19898 sui diritti del fanciullo) e del principio di proporzionalità, l’ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori sotto i 15 anni dev’essere escluso. Questo limite d’età è definito per analogia con l’articolo 80 capoverso 4 LStrI, il quale esclude, nello specifico, la carcerazione in vista di rinvio coatto di persone sotto i 15 anni.

7 RS 172.021

8 RS 0.107