Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

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Art. 25c Delega di compiti a terzi

Ad cpv. 1

Occorre creare una base legale formale sufficientemente specifica che consenta alla SEM di demandare a terzi, per contratto, i propri compiti nell’ambito dell’assistenza e dell’alloggio dei richiedenti l’asilo. La disposizione elenca in modo non esaustivo i compiti che possono essere demandati.

Osservazione preliminare ai cpv. 2-4

Con la sentenza DTF 148 II 218 del 17 dicembre 2021, il Tribunale federale (TF) si è espresso, tra le altre cose, sulla questione della delega a terzi di compiti di sicurezza sovrani nei centri della Confederazione9. Secondo l’articolo 178 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost., RS 101), in virtù di una base legale formale, compiti amministrativi possono in linea di principio essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale.

La delega di compiti sovrani nel settore della sicurezza nei centri della Confederazione non costituisce una delega di compiti amministrativi generali, giacché tocca il monopolio del potere, appannaggio esclusivo della Confederazione. Si applicano pertanto requisiti più restrittivi. Di conseguenza, oltre alle disposizioni riguardanti, per esempio, l’oggetto dei compiti esternalizzati, i requisiti che devono soddisfare i terzi incaricati e le loro competenze, nonché la vigilanza sull’attività esternalizzata, secondo il TF la base giuridica formale deve contenere anche disposizioni sui mezzi di intervento, sull’organizzazione del personale di sicurezza privato e sui meccanismi di controllo o di vigilanza dello Stato. Nella sentenza il TF giunge alla conclusione che la LAsi non contiene una base legale sufficientemente specifica che consenta di delegare a privati vasti compiti nel settore della sicurezza presso un alloggio per richiedenti l’asilo gestito dalla Confederazione. Con l’articolo 25c capoverso 2 LAsi ci si propone di colmare questa lacuna e di creare una base legale per la delega a terzi di compiti nel quadro della garanzia della sicurezza e dell’ordine nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti.

Ad cpv. 2

Occorre creare una base legale formale che consenta di demandare a terzi compiti sovrani di sicurezza nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti. Questa delega di compiti è codificata in un contratto tra la SEM e i terzi incaricati (cfr. cpv. 7). Diversamente dal capoverso 1, i compiti nell’ambito della sicurezza che possono essere demandati sono qui disciplinati in modo esaustivo (cfr. lett. a-e).

Nel quadro delle perquisizioni di persone e oggetti (lett. c) e del supporto nell’eseguire misure disciplinari e nell’applicare il fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato (lett. d), l’esecuzione di questi compiti può implicare un’ingerenza nei diritti fondamentali degli interessati. Secondo la sentenza DTF 148 II 218 del

9 Cfr. al riguardo anche la sentenza del Tribunale penale federale del 14 luglio 2022 CA.2022.9, che rimanda alla sentenza del TAF.