Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine
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Poiché la delega di compiti nel settore della sicurezza sottostà a requisiti più severi, i capoversi 3-5 descrivono in concreto le norme a essi relative che i terzi in questione devono soddisfare per adempiere ai propri compiti.
Per poter eseguire i compiti nell’ambito della sicurezza loro demandati, i terzi incaricati devono fornire le necessarie garanzie in termini di reclutamento, formazione e controllo del proprio personale. Il Consiglio federale definirà a livello esecutivo il contenuto esatto delle singole garanzie. Le aziende di sicurezza private devono inoltre disporre di un’autorizzazione d’esercizio cantonale (cpv. 3). I relativi requisiti differiscono da un Cantone all’altro. Nel Cantone Zurigo il rilascio di un’autorizzazione d’esercizio presuppone che siano soddisfatti determinati prerequisiti, come per esempio la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile aziendale. I compiti nell’ambito della sicurezza sono per definizione attività sensibili che presuppongono prestazioni assistenziali e di sicurezza di alto livello qualitativo. È compito della SEM definire gli standard qualitativi richiesti, esercitare la vigilanza sui terzi incaricati e svolgere regolari controlli di qualità. I necessari standard qualitativi sono codificati nel contratto tra la SEM e il terzo incaricato (cpv. 4). È parimenti compito della SEM garantire che i dipendenti dei terzi incaricati beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l’asilo (cpv. 5).
Ad cpv. 6
Il primo e il secondo periodo corrispondono al tenore dell’articolo 25 capoverso 3 P-LAsi (cfr. commento ad art. 25 cpv. 3 P-LAsi).
Ad cpv. 7
I terzi incaricati per contratto dalla SEM di garantire la sicurezza e l’ordine nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti (cfr. cpv. 2) sono indennizzati dalla SEM per le spese amministrative e legate al personale nonché per le altre spese sostenute per il disbrigo di tali compiti.
Come già tutt’oggi, l’indennizzo delle spese sostenute dai terzi incaricati per l’assistenza e l’alloggio dei richiedenti l’asilo è retta dall’articolo 80 capoverso 2 LAsi.
Anche i compiti legati all’assistenza religiosa sono delegati per contratto (cfr. commento ad cpv. 2). Anche qui, i terzi incaricati sono indennizzati per le spese amministrative e legate al personale nonché per le altre spese sostenute per il disbrigo dei compiti in questione. Secondo contratto deve tuttavia essere possibile indennizzare unicamente le comunità religiose che non possono prelevare l’imposta ecclesiastica. In questo modo ci si propone di evitare doppi finanziamenti.
Ad cpv. 8
I terzi incaricati soggiacciono al medesimo obbligo del segreto previsto per il personale federale. Questo perché, essendo i terzi in questione incaricati di eseguire compiti solitamente svolti dal personale federale ed essendo altresì vincolati dalle stesse norme, essi sono chiamati a operare secondo le medesime regole valevoli per il personale federale.