Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

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Art. 25d Disposizioni esecutive generali

Questa norma corrisponde all’articolo 24b capoverso 2 LAsi vigente, che sarà abrogato. Le lettere a-f definiscono chiaramente i settori per i quali occorrono precisazioni concrete a livello esecutivo al fine di garantire una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. Oltre a una concretizzazione per quanto riguarda i programmi d’occupazione, il diritto di visita, le modalità di uscita e gli elementi di base della formazione dei collaboratori nel settore della sicurezza, occorrono maggiori precisazioni per quanto riguarda la perquisizione (cfr. commento ad art. 9) e le misure disciplinari (cfr. commento ad art. 25a).

Art. 72 Procedura

La procedura di concessione della protezione provvisoria sottostà, per analogia, alle medesime regole procedurali e in materia di procedura di prima istanza previste dalla LAsi. Si applicano pertanto, per analogia, anche le norme codificate nella nuova sezione 2b riguardanti le persone bisognose di protezione.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

In linea di principio, le modifiche non hanno ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione. Molte delle norme proposte figurano già nell’O- DFGP e vengono ora precisate ulteriormente ed elevate a livello di legge. Solo la nuova norma riguardante l’indennizzo delle comunità religiose che non possono prelevare l’imposta ecclesiastica per le loro attività di assistenza religiosa genererà qualche spesa supplementare (cfr. sotto).

Il diritto vigente prevede già la possibilità di perquisire i richiedenti l’asilo e gli oggetti che portano con sé (art. 9 cpv. 1 LAsi). Questa norma viene ora esplicitata ulteriormente, senza ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale (cfr. commento ad art. 9 P-LAsi). Nemmeno la codifica esplicita a livello di legge dei principali compiti della SEM nell’ambito della garanzia dell’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti comporta nuovi compiti per la SEM (art. 25 P-LAsi). Lo stesso vale per la disposizione di misure disciplinari, ora codificata a livello di legge (art. 25a P-LAsi). In virtù dell’O-DFGP, la SEM ha già oggi la possibilità di ordinare pertinenti misure (cfr. sezione 5 «Misure disciplinari e procedure» dell’O- DFGP). Queste misure possono pertanto essere applicate senza conseguenze finanziarie e sull’effettivo del personale.

L’articolo 25b P-LAsi codifica a livello di legge la norma già vigente a livello di ordinanza secondo la quale, per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, i richiedenti l’asilo possono essere temporaneamente trattenuti (art. 29a O-DFGP; in vigore dal 15 gennaio 2023). Trattandosi di una norma già vigente, la sua codifica nella LAsi non ha ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale.