Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine
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La revoca della norma vigente dell’articolo 24b LAsi riguardante l’esercizio dei centri e l’adeguamento del rimando dell’articolo 24d capoverso 6 P-LAsi rappresentano meri adeguamenti redazionali dovuti all’integrazione della nuova sezione 2b «Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti». Pertanto, neanche qui vi sono ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale. Idem per la norma proposta all’articolo 72 P-LAsi, che consiste parimenti in una mera precisazione redazionale.
Com’è già il caso secondo il diritto vigente, l’articolo 25d P-LAsi abilita il DFGP a emanare disposizioni esecutive più precise per quanto riguarda l’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. Nemmeno questa norma di delega comporta ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale.
Con la norma proposta all’articolo 25c P-LAsi, i presupposti per la delega a terzi di compiti già esistenti nel settore dell’assistenza e dell’alloggio dei richiedenti l’asilo nonché della garanzia di sicurezza e ordine nei centri della Confederazione vengono codificati a livello di legge. In questo contesto occorre altresì stabilire esplicitamente a livello di legge che le spese per i compiti eseguiti dai terzi incaricati nel settore della garanzia di ordine e sicurezza sono indennizzati dalla SEM come avvenuto sinora (art. 25c cpv. 7 P-LAsi).
D’ora in poi la SEM potrà incaricare comunità religiose di svolgere attività di assistenza religiosa (art. 25c cpv. 2 lett. b P-LAsi). La SEM indennizza le comunità religiose che non possono prelevare l’imposta ecclesiastica per le spese amministrative e legate al personale nonché per le altre spese legate a queste attività. I costi annui ammonteranno a circa 0,4 milioni di franchi. Anche questi costi saranno inclusi nel bilancio della SEM (cfr. anche n. 3, commento ad art. 25c cpv. 2 lett. b).
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Le modifiche di legge proposte non hanno ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’avamprogetto per la modifica della LAsi si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza della Confederazione per la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo); pertanto è conforme alla Costituzione federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La presente modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.