Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

un aeroporto. Un tale comportamento in violazione degli obblighi è dato, per esempio, quando l’interessato viola il regolamento interno del centro della Confederazione o non esegue i lavori domestici obbligatori (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a i.c.d. con gli art. 21 e 22 O-DFGP) oppure non rispetta il proprio obbligo di presenza (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a i.c.d. con l’art. 23 O-DFGP). È considerato un comportamento in violazione dei propri obblighi anche il fatto di minacciare la sicurezza e l’ordine pubblici (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. b O-DFGP), condotta che può essere rilevante anche in ambito penale. Una tale minaccia è data, per esempio, qualora un richiedente l’asilo commetta un reato che perturbi l’esercizio di un centro della Confederazione (p. es. lesioni personali a causa di una rissa; furto nelle immediate vicinanze di un centro della Confederazione).

Ad cpv. 2

Le misure disciplinari saranno interamente codificate a livello di legge. Vengono riprese con alcuni adeguamenti dall’articolo 25 capoverso 1 vigente dell’O-DFGP. D’ora in poi tra le misure disciplinari sarà contemplato anche il rifiuto della partecipazione a programmi di occupazione (lett. b). Il rifiuto dell’uscita (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b O-DFGP) sarà invece stralciato, giacché nella pratica non veniva utilizzato. Infatti, il rifiuto dell’uscita avrebbe implicato che le persone in questione sarebbero rimaste nel centro della Confederazione, con il rischio di trascendere. Neanche il rifiuto di titoli di trasporto per mezzi di trasporto pubblici (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c O-DFGP) potrà, in futuro, essere ordinato quale misura disciplinare. Non esiste un diritto alla concessione di un titolo di viaggio per mezzi di trasporto pubblici, per cui nella maggior parte dei centri della Confederazione di norma questi titoli di viaggio non vengono concessi. Come sinora, ai richiedenti l’asilo deve poter essere rifiutato l’accesso a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti stessi. In questo caso le persone oggetto del rifiuto rimangono nel centro della Confederazione ma non possono accedere a determinati locali specifici, per esempio al soggiorno o alla palestra (lett. a; cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a O-DFGP). Inoltre, d’ora in poi i richiedenti l’asilo interessati devono poter essere esclusi da tutti i locali dei centri della Confederazione generalmente accessibili ai richiedenti per al massimo 72 ore (lett. d). Durante questo lasso di tempo vengono alloggiati in un’altra ala dell’edificio oppure in un altro edificio situato nel perimetro del centro della Confederazione, in cui sono garantite le infrastrutture e le cure necessarie (p. es. vitto, riscaldamento, assistenza medica), esattamente come nel centro della Confederazione.

Ad cpv. 3

Occorre codificare a livello di legge anche i punti essenziali della procedura per la disposizione di misure disciplinari.

La SEM accerta d’ufficio i fatti rilevanti in vista di ordinare una misura disciplinare. Concede previamente al richiedente l’asilo il diritto di essere sentito. Di norma, l’ordine di una misura disciplinare è notificato per scritto con l’indicazione dei motivi. La decisione deve inoltre indicare i rimedi giuridici. Come detto, l’O-DFGP vigente contiene già alcune norme riguardanti la procedura disciplinare (art. 24 cpv. 2, 26, 27 O-DFGP). L’O-DFGP conterrà anche in futuro le necessarie disposizioni esecutive relative alla procedura disciplinare.

Ad cpv. 4