Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
comparabilità dei test sarebbe opportuno disporre di un piano per i test uniforme prestabilito dall’UFAS.
VD chiede di modificare l’elenco delle indicazioni che un piano per i test deve contenere specificando che le informazioni sul reclutamento dei minorenni sono necessarie soltanto se il coinvolgimento di un minorenne nei test è indispensabile. VS e GE esigono che, oltre a comunicare i risultati dei test, vengano anche adottate misure conseguenti, ad esempio a scopo di sensibilizzazione.
Essendo contrari alla ripartizione delle competenze prevista nell’articolo 11 riguardo alla vigilanza sulle organizzazioni specializzate, ZH, UR, SZ, OW, SO, BS, BL, GR, NE, CDDGP, CDOS e UDC chiedono che il piano per i test venga sottoposto per approvazione non esclusivamente all’UFAS, bensì eventualmente anche all’autorità competente per la vigilanza sull’organizzazione specializzata, vale a dire all’UFAS o all’autorità cantonale competente. Secondo TI, l’approvazione del piano per i test da parte dell’UFAS deve avvenire d’intesa con le autorità cantonali.
3.13 Art. 13 – Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni
Per la CFIG, nel capoverso 1 occorre stabilire espressamente che il minorenne e un detentore dell’autorità parentale vanno informati non solo sullo svolgimento del test, ma anche sul suo obiettivo e sull’utilizzo dei relativi risultati. VS propone di prevedere la possibilità che, previo consenso scritto del loro rappresentante legale, i minorenni coinvolti nei test rinuncino all’anonimato, dato che altrimenti non sarebbe possibile svolgere test online.
Per quanto riguarda il capoverso 2, secondo VD e CFIG è necessario non solo che il minorenne e un detentore dell’autorità parentale diano il loro consenso scritto alla partecipazione al test, ma anche che siano informati della loro facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso in questione.
GE è dell’avviso che, per quanto concerne la preparazione del minorenne, nel capoverso 3 occorra aggiungere una lettera relativa alla «sensibilizzazione», a meno che quest’ultima non rientri già nella fornitura di basi teoriche.
DS e CFIG fanno notare che l’accompagnatore non può tenersi costantemente «nel campo visivo» del minorenne coinvolto nel test e, pertanto, propongono di integrare o sostituire tale espressione del capoverso 4 con «a una distanza appropriata».
La CFIG propone anche di aggiungere un capoverso 5, il quale stabilisca che dopo ogni test occorre procedere a un debriefing tra il minorenne e l’accompagnatore e alla stesura di un verbale al riguardo.
3.14 Art. 14 – Garanzia dell’anonimato dei minorenni
Secondo ZH, SG, AG e VS, garantire l’anonimato dei minorenni coinvolti nei test equivale a impedire lo svolgimento di test online, il che è problematico considerando che l’ambito online assume un’importanza crescente. VS propone dunque che, previo consenso scritto dei loro rappresentanti legali, i minorenni coinvolti nei test possano rinunciare all’anonimato. ZG, SG e AG chiedono di completare il rapporto esplicativo con spiegazioni sul modo per effettuare test in Internet. ZH suggerisce di valutare la possibilità di imporre ai fornitori una raccolta parsimoniosa dei dati, così da consentire test d’acquisto online, garantendo nel contempo l’anonimato dei minorenni coinvolti nei test. GE dal canto suo si augura che le misure in materia di protezione dei dati (quali dati relativi ai minorenni coinvolti vengono rilevati, come vengono conservati ecc.) vengano definite in maniera ancora più precisa, così da assicurare l’anonimato dei partecipanti minorenni ai test. Occorre inoltre impedire che i