Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 24 pagine
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TI chiede che le organizzazioni di categoria tengano conto anche delle produzioni audiovisive italiane. Infatti, molte pellicole proiettate nella Svizzera italiana non compaiono nei cartelloni cinematografici del resto della Svizzera. Nelle associazioni di categoria riconosciute dovrebbero dunque essere inclusi degli operatori con conoscenze specifiche.
Secondo GE, per garantire la pluridisciplinarità degli operatori occorre definire la ripartizione auspicata in base all’ambito di attività dei membri (cinema, videogiochi, organizzazione per la protezione dei minori); inoltre va prevista la partecipazione dei minori.
SESF e SGDA deplorano che, per il settore dei videogiochi, venga menzionata la SIEA come associazione mantello, ritenendo che quest’ultima non possa assumere il ruolo di organizzazione di categoria in quanto riunisce unicamente produttori esteri e gli operatori svizzeri non hanno diritto di codecisione o di voto. Occorre pertanto una nuova organizzazione di categoria autonoma, la cui struttura rispecchi le varie componenti del settore.
Asut e digitalswitzerland lamentano infine l’assenza di certezze giuridiche riguardo all’appartenenza a un settore e, dunque, agli operatori che sottostanno alla LPMFV (musei, biblioteche, video di formazione di imprese, cataloghi cinematografici di emittenti televisive).
3.4 Art. 4 – Requisiti per gli esperti coinvolti
Secondo ZH, UR, SZ, OW, BS, BL, TI, VS, CDDGP, CDOS, fds, JIM, ProCinema, ASC,
ASCA, SGDA e SIEA, anche un’esperienza pratica pluriennale nel campo della protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media dovrebbe essere un requisito sufficiente affinché gli esperti possano essere coinvolti nell’elaborazione della regolamentazione per minori.
Fds, JIM, ProCinema, ASC, ASCA, SGDA e SIEA chiedono di specificare in aggiunta che gli esperti devono essere economicamente indipendenti dagli operatori dei settori dei film e dei videogiochi. CoRoMA propone l’introduzione di un meccanismo di controllo dell’indipendenza degli esperti e l’indennizzo di questi ultimi tramite un fondo pubblico.
Per GE, l’attività presso una scuola universitaria non costituisce una garanzia sufficiente di competenza; secondo GE e VS andrebbero inoltre ammessi anche gli esperti attivi nell’ambito della promozione della salute. VD, CFIG e FSAG propongono di precisare che l’organizzazione per la protezione dei minori o giovanile presso la quale sono attivi gli esperti deve essere riconosciuta; per VD tali esperti devono per giunta essere attivi in Svizzera. DS si augura che il ruolo di esperto possa essere ricoperto anche da chi opera in un’organizzazione che promuove sì la protezione dei minori, ma non la persegue come scopo principale. VD caldeggia inoltre il coinvolgimento dei giovani.
Per l’elaborazione della regolamentazione per minori, l Verdi e PJ auspicano infine il ricorso a diverse valutazioni indipendenti.
3.5 Art. 5 – Allegati alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori
CoRoMA è del parere che l’articolo 5 dovrebbe imporre alle organizzazioni di categoria di presentare un piano per evitare conflitti di interesse.
3.6 Art. 6 – Verifica regolare delle regolamentazioni per minori
Secondo VD, VS, GE, PIS, PJ e FSAG, al fine di seguire gli sviluppi scientifici e tecnici nell’ambito della protezione dei minori l’UFAS dovrebbe intrattenere un dialogo regolare non solo con le organizzazioni di categoria, ma anche con gli esperti, e in particolare quelli coinvolti nell’elaborazione della regolamentazione per minori (per GE, l’UFAS dovrebbe coltivare contatti anche con i giovani per scoprirne le abitudini in materia di videogiochi). MPA e Netflix chiedono che, nel seguire gli sviluppi scientifici e tecnici nell’ambito della