Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 24 pagine
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minorenni svolgano test nel proprio Cantone di residenza e offrire loro la possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento se sussiste il dubbio che possano essere identificati.
3.15 Art. 15 – Verbalizzazione dei test
Per ZH, UR, SZ, OW, BS, BL, CDDGP, CDOS e DS, allegare foto al verbale dei test dovrebbe essere facoltativo. Secondo ZH, bisognerebbe inoltre valutare la necessità di concretizzare le «indicazioni rilevanti» sul test menzionate al capoverso 2 affinché soddisfino i requisiti di un sospetto iniziale penalmente rilevante.
SO esige l’aggiunta di un capoverso supplementare, in base al quale le organizzazioni specializzate sarebbero tenute a presentare, dopo ogni incarico, un resoconto sui test d’acquisto effettuati e sui risultati ottenuti alle autorità competenti; queste ultime avrebbero per giunta la facoltà di chiedere alle organizzazioni specializzate tutta la documentazione relativa ai test d’acquisto.
3.16 Art. 16 – Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati
VD, DS e Infodrog fanno presente che i test d’acquisto di norma vengono svolti durante un arco di tempo superiore a dieci giorni lavorativi. L’obbligo di fornire un riscontro ai fornitori e agli organizzatori interessati entro dieci giorni lavorativi metterebbe dunque a repentaglio la «segretezza» dei test d’acquisto, i quali non potrebbero quindi raggiungere il proprio scopo. VD esige perciò che il termine in questione venga esteso da 10 a 30 giorni.
3.17 Art. 17 – Coordinamento dei test d’acquisto
SO, NE e UDC considerano discutibili le disposizioni in merito al coordinamento dei test d’acquisto, reputando che vengano attribuite competenze troppo ampie all’UFAS. Secondo NE e UDC risulterebbe più appropriata una formulazione meno vincolante sotto forma di raccomandazione. SO chiede lo stralcio completo della disposizione in questione: la ripartizione delle competenze va organizzata in modo che non vi sia alcuna necessità di coordinamento o che questa sia limitata in misura tale da non richiedere una regolamentazione a livello legale.
Per GE vanno introdotte ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati per stabilire quali dati possono essere richiesti e per quanto tempo.
NW rileva che, nel caso dei Cantoni più piccoli, non ha senso che sia le autorità cantonali che l’UFAS procedano a test d’acquisto. In questi Cantoni, inoltre, i punti vendita interessati sono pochi, ragion per cui un controllo annuale appare eccessivo e occorrono soluzioni più flessibili. Ciò si ripercuoterebbe anche sulla presentazione di rapporti annuali.
3.18 Art. 18 – Emolumenti per i test
GE chiede di spiegare il motivo del presupposto del reclamo per l’ottenimento di emolumenti, dato che le ore di attività sono correlate alla preparazione, alla realizzazione e all’analisi a posteriori del test, vale a dire alla fase precedente a un possibile reclamo. A suo avviso, piuttosto che prevedere una condizione relativa alla presenza di un reclamo, occorre stabilire un numero massimo di visite presso uno stesso fornitore od organizzatore, in modo da evitare una sovrafatturazione a carico di singoli soggetti.
Secondo NE, l’articolo andrebbe integrato con una disposizione che consenta ai Cantoni di indennizzare i minorenni coinvolti nei test.
3.19 Art. 19 – Coordinamento dell’esecuzione
Secondo PJ, è importante che l’incontro annuo per lo scambio di informazioni ed esperienze di cui al capoverso 1 tra l’UFAS, i Cantoni e le organizzazioni di categoria sia supportato da